La legge 11 dicembre 2012, n. 220 ha introdotto nelle disposizioni di attuazione del codice civile l’art. 71 bis; questo stabilisce che, per poter amministrare un condominio, l’amministratore debba essere in possesso di requisiti professionali, quali un diploma di scuola superiore e un attestato di superamento degli esami sia di un corso iniziale di formazione sia dei corsi annuali di aggiornamento previsti dal dm 13 agosto 2014, n. 140, nonché di requisiti morali ed etici; senza questi ultimi la nomina è nulla con gravi conseguenze per i condomini amministrati.
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