Con l’interessante sentenza 5 agosto 2020, n. 16723 le Sezioni unite civili della Corte di cassazione hanno risolto l’importante contrasto manifestatosi in seno alle sezioni semplici sulla disciplina relativa all’inammissibilità della prova per testimoni con riferimento ai contratti per i quali è necessaria la forma scritta, soffermandosi, in particolare, sul regime del correlato rilievo della nullità di siffatta prova con riguardo ai contratti per i quali è prevista l’adozione di detta forma, ma solo “ad probationem”.
Call Now Button