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In caso di gestione non autorizzata di rifiuti, il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non comporta la revoca della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, disposta a norma dell’art. 260 – ter, co. 5, d.lgs. n. 152 del 2006, atteso che per l’adozione della misura ablatoria non è richiesta necessariamente la pronuncia di una sentenza di condanna e, del resto, l’applicazione della causa di non punibilità dell’art. 131-bis, c.p., non esclude la rilevanza penale del fatto ma ne attesta solo il profilo di particolare tenuità (Cass. pen. sez. III, 2 settembre 2020, n. 24974)
È nulla la clausola del regolamento di condominio che stabilisce un termine di decadenza di quindici giorni per chiedere all’autorità giudiziaria l’annullamento delle delibere dell’assemblea, visto che l’ultimo comma dell’art. 1138 c.c. vieta che con regolamento condominiale siano modificate le disposizioni relative alle impugnazioni delle deliberazioni condominiali di cui all’art. 1137 c.c. A confermarlo è la Cassazione con ordinanza 21 settembre 2020, n. 19714.
Di particolare interesse la motivazione dell’ordinanza 24 settembre 2020 con la quale il Tribunale di Napoli – Sezione XIV Esecuzioni Mobiliari dichiara comunque l’improcedibilità di un pignoramento intrapreso nei confronti di un ente del S.S.N. in applicazione dell’art. 117 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, anche se notificato antecedentemente alla sua entrata in vigore, coniando l’istituto della “improseguibilità”.
Con la sentenza n. 23819/2020, la Prima Sezione della Cassazione si è occupata del tema dei colloqui “a distanza” per i detenuti al regime del 41-bis ord. penit.: secondo la Cassazione, nelle situazioni di impossibilità o di gravissime difficoltà oggettive allo svolgimento del colloquio visivo, l’Amministrazione penitenziaria è tenuta ad assicurare il diritto al colloquio, con modalità alternative, anche tramite l’ausilio delle video-chiamate.
Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello aveva confermato la decisione del Tribunale, che aveva condannato l’imputato per il concorso in un tentativo di falso per induzione in atto pubblico, per avere suggerito, in collegamento via cellulare con il coimputato, le risposte che quest’ultimo doveva rendere ai test per la prova teorica finalizzata al conseguimento della patente di guida, senza riuscite nell’intento per cause indipendenti dalla propria volontà, la Corte di Cassazione (sentenza 3 settembre 2020, n. 25027) – pur accogliendo la tesi difensiva, secondo cui, il fatto avrebbe dovuto essere ricondotto alla fattispecie (speciale rispetto al falso ideologico per induzione), di cui alla I. 19 aprile 1925, n. 475 – ha riqualificato giuridicamente il fatto, rilevando che quest’ultimo rientrasse giuridicamente nell’ipotesi di cui all’art. 2, l. citata, posto che il “procurare lavori”, cui si riferisce la norma, può consistere anche nel fornire oralmente al candidato, che debba affrontare la prova scritta l la risposta alle domande, sì da consentirgli il confezionamento di una prova presentata come propria, la cui paternità, invece, non gli appartiene.
Per riconoscere efficacia esimente all’esercizio del diritto di “critica”, in relazione alla divulgazione di una notizia avente potenzialità diffamatoria, è necessario che vi sia non solo corrispondenza tra la narrazione e quanto realmente accaduto ma che i fatti narrati, seppur veri, non vengano strumentalmente travisati o manipolati e che l’esposizione dei fatti avvenga nei limiti della continenza, intesa come corretta manifestazione delle proprie opinioni in modo tale da evitare che l’accostamento allusivo di fatti a quest’ultime alteri la portata ed il significato della notizia al solo fine di rafforzare in modo ambiguo e ingannevole l’opinione espressa.
La nullità del contratto per contrarietà a norme imperative ne travolge le clausole, ma non le eventuali dichiarazioni di scienza o di volontà in esso contenute. È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione del 22 settembre 2020, n. 19755.
In materia di rinuncia alla sospensione dei termini processuali prevista dall’art. 2, comma 2, lett. g) n. 2, d.l. 8 marzo 2020, n. 11, la mera presentazione della richiesta di riesame durante il periodo coperto dalla sospensione ex lege dei termini processuali non costituisce implicita rinuncia alla sospensione dei termini processuali disposta dallo stesso decreto legge, essendo, a tal fine, necessario che la parte, anche tramite il patrocinatore, richieda “che si proceda” in modo espresso e contestualmente alla proposizione del ricorso ex art. 309 c.p.p. (Cass. pen. sez. VI, sentenza 2 settembre 2020, n. 25015).
Essendosi appreso di un’indagine della Procura di Milano per frode nelle pubbliche forniture relativamente alla vicenda dei camici, ci si sofferma in questo articolo sulle questioni poste dal reato di cui all’art. 356 c.p., letto attraverso le più recenti sentenze di legittimità e di merito.
In Common Law, con l’espressione “duty of care” si intende il dovere di vigilanza e di cura che è legalmente imposto nei confronti di chi è tenuto all’osservanza di certi standard di sorveglianza nell’espletamento di atti che potrebbero prevedibilmente ledere l’integrità, principalmente fisica, altrui. In questa rassegna mensile si analizzano alcune recenti decisioni rilevanti in materia.
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