Il Tribunale di Bologna, con provvedimento del 15 maggio 2020, n. 20221, decidendo all’esito di un’udienza svoltasi in remoto ex art. 83, comma 7, lett. f) e h) del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Cura Italia), dichiara l’improcedibilità del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto, per non avere il debitore opponente adempiuto all’onere di attivazione del procedimento di mediazione delegata.