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Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la ordinanza con cui il giudice, chiamato a convalidare un arresto di un soggetto per il reato di truffa aggravata, aveva invece negato la convalida ritenendo non sussistere l’ipotesi della c.d. quasi flagranza, la Corte di Cassazione (sentenza 30 settembre 2020, n. 27229) – nell’accogliere la tesi del PM, che aveva proposto ricorso per cassazione, secondo cui erroneamente il giudice aveva omesso di tenere in considerazione che l’arresto era avvenuto a distanza di circa un’ora dal fatto, dopo un inseguimento e quando l’indagato era ancora in possesso di tracce del reato – ha infatti ribadito che l’integrazione dell’ipotesi di c.d. “quasi flagranza” costituita dalla “sorpresa” dell’indiziato “con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima” non richiede – a differenza del caso dell’inseguimento – che la polizia giudiziaria abbia diretta percezione della commissione del reato, essendo sufficiente l’immediata percezione delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato.
È legittimo il provvedimento che, ex art. 282 ter c.p.p., obblighi il destinatario della misura a mantenere una certa distanza dalla persona offesa, ovunque questa si trovi, senza specificare i luoghi oggetto del divieto, essendo tale provvedimento cautelare rivolto a tutelare il diritto della persona offesa ad esplicare la propria personalità e la propria vita di relazione in condizioni di assoluta sicurezza, a prescindere, quindi, dal luogo in cui questa venga a trovarsi (Cassazione penale, sezione V, sentenza 1 ottobre 2020, n. 27271).
Il difensore che abbia chiesto la distrazione delle spese può assumere la qualità di parte, attiva o passiva, nel giudizio di impugnazione solo se la sentenza impugnata non abbia pronunciato sull’istanza di distrazione o l’abbia respinta ovvero quando il gravame investa la pronuncia stessa di distrazione, sicché, ove il gravame riguardi solo l’adeguatezza della liquidazione delle spese, la legittimazione spetta esclusivamente alla parte rappresentata. È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione del 14 ottobre 2020, n. 22140.
Il Tribunale di Siena, sentenza n. 285 del 20 marzo 2020, interviene su un caso di richiesta di risarcimento dei danni alla reputazione di un consulente del lavoro a seguito della pubblicazione on line all’interno del servizio Google My Business di un commento negativo sul servizio reso dal cliente. Il Tribunale approfondisce il bilanciamento fra il diritto alla critica e la tutela della reputazione.
Di seguito l’articolo dell’Avv. Monti, pubblicato su Danno e Responsabilità n. 5/2020, Ipsoa, Milano.

L’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del Covid-19 ha risvegliato il dibattito relativo all’esistenza di un generale obbligo legale di rinegoziazione del contratto in Italia e all’opportunità di prevederlo espressamente. Si analizzano i termini essenziali di tale dibattito e le sue prospettive, al fine di verificare se la soluzione ai problemi determinati dalla pandemia in ambito contrattuale possa essere costituita dall’approvazione del d.d.l. n. 1151 Senato che delinea l’introduzione esplicita dell’obbligo di rinegoziazione nel codice civile.

Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la ordinanza con cui il giudice, chiamato a convalidare un arresto di un soggetto per il reato di rapina del telefono cellulare in disponibilità della propria moglie, aveva invece negato la convalida ritenendo di dover qualificare il fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, per il quale l’arresto non era consentito, la Corte di Cassazione (sentenza 28 settembre 2020, n. 26982) – nell’accogliere la tesi del PM, che aveva proposto ricorso per cassazione, secondo cui erroneamente il giudice aveva omesso di individuare e indicare quale fosse la pretesa giuridica tutelabile davanti all’autorità giudiziaria che il reo aveva ritenuto di esercitare – ha infatti ribadito che ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 393, c.p., occorre che l’autore agisca nella ragionevole opinione della legittimità della sua pretesa, ovvero ad autotutela di un suo diritto suscettibile di costituire oggetto di una contestazione giudiziale, anche se detto diritto non sia realmente esistente; tale pretesa, inoltre, deve corrispondere perfettamente all’oggetto della tutela apprestata in concreto dall’ordinamento giuridico, e non mirare ad ottenere un qualsiasi “quid pluris”, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall’agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato.
In tema di reati contro la persona, il naturopata il quale, pur consapevole della diagnosi oncologica di una paziente che si sia a lui deliberatamente rivolto, in caso di decesso di quest’ultimo non risponde a titolo di dolo eventuale della sua morte, ma dell’ipotesi di cui all’art. 586, c.p. (morte come conseguenza del delitto di abusivo esercizio della professione), dovendosi ritenere che l’assenza di competenze mediche impedisca al medesimo di essere consapevole, al di là della generica cognizione della gravità di qualsiasi diagnosi oncologica, del fatto che l’accesso alle terapie indicate dalla scienza medica fosse necessario e indifferibile (Cassazione penale, sez. I, sentenza 28 settembre 2020, n. 26951).
Nell’ipotesi di infiltrazioni di acqua derivanti da parte comune di edificio condominiale, il danno subito dal proprietario dell’immobile per l’indisponibilità del medesimo può definirsi in re ipsa, purché inteso in senso descrittivo, cioè di normale inerenza del pregiudizio all’impossibilità stessa di disporre del bene, senza comunque far venir meno l’onere per l’attore quanto meno di allegare, e anche di provare, con l’ausilio delle presunzioni, il fatto da cui discende il lamentato pregiudizio, ossia che se egli avesse immediatamente recuperato la disponibilità dell’immobile, l’avrebbe subito impiegato per finalità produttive, quali il suo godimento diretto o la sua locazione. È quanto stabilito dalla Cassazione con ordinanza del 9 ottobre 2020, n. 21835.
Per il giudice delegato la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, disposta dalla legislazione emergenziale (dd.ll. 18 e 34/2020 e relative leggi di conversione), non concerne le attività di attuazione dell’ordine di liberazione o del decreto di trasferimento. In realtà il contenuto della specifica disposizione (art. 103, comma 6) non autorizza una simile restrittiva interpretazione. É quanto si legge nel provvedimento del Tribunale di Siracusa del 17 settembre 2020.
Con la sentenza n. 11561, depositata il 7 aprile 2020, la Suprema Corte torna a pronunciarsi su un tema particolarmente delicato, quale quello dell’utilizzo del collare elettrico, confermando una sentenza del Tribunale di Siena che aveva condannato alla pena di 5.000 euro di ammenda per abbandono, ai sensi dell’art. 727, comma 2, c.p., il proprietario di un cane che aveva applicato al medesimo un collare produttivo di scosse elettriche trasmesse dal padrone mediante un telecomando a distanza.
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