Poiché all’adozione di un provvedimento di ricusazione del consulente tecnico, assunto fuori dal termine prescritto, non consegue alcuna nullità positivamente prevista, sussiste il diritto del C.T.U. alla liquidazione del compenso nell’ambito del procedimento speciale ex art 15, D.Lgs. n. 150/11. A stabilirlo è la Cassazione con sentenza 19 novembre 2020, n. 26358.
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Con repentino ripensamento, la legge di conversione del d.l. n. 125 del 2020 ha già modificato il sesto comma dell’art. 66, disp. att. cod. civ., stabilendo che per la partecipazione all’assemblea in modalità di videoconferenza basta il consenso della maggioranza dei condomini. La correzione legislativa non applica nuovi rimedi rispetto al suo immediato predecessore e perciò appare pronta a rivelarsi causa di nuovi mali.
Fra l’istituto della particolare tenuità del fatto e la circostanza attenuante della lieve entità di cui all’art. 4, comma 3, legge n. 110/1975, esiste uno stretto collegamento per cui il mancato riconoscimento dell’attenuante impedisce la declaratoria di esclusione della punibilità ex art. 131 bis c.p., mentre l’esclusione di detto beneficio non impedisce il riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità e ciò perché il fatto di “particolare tenuità” ai fini della declaratoria di non punibilità presenta una minore rilevanza offensiva rispetto a quello di lieve entità che attenua il reato (Cass. pen., sentenza 6 novembre 2020, n. 31009).
In tema di reati contro l’attività giudiziaria, l’obbligo di referto non è riferibile solo alla notizia di reato, perseguibile d’ufficio, appresa originariamente, ma anche in caso di sopravvenuto regime di procedibilità, in quanto rispetto al delitto di lesioni stradali l’obbligo sorge in capo al medico che ha rilasciato il certificato con cui si supera la prognosi di giorni quaranta, venendo in rilievo un reato diverso perseguibile d’ufficio e un adempimento funzionale al rispetto dell’obbligo di esercizio dell’azione penale (Cassazione penale, sezione VI, sentenza 2 novembre 2020, n. 30456).
Di seguito l’articolo dell’Avv. Augusto Cirla, pubblicato su Immobili & proprietà n. 11/2020, Ipsoa, Milano. Le modifiche apportate all’art. 66 disp. att. dalla L. n. 126/2020 di conversione del D.L. n. 104/2020 sembrano concedere all’amministratore la possibilità di convocare più facilmente l’assemblea per fare approvare il rendiconto consuntivo ed il preventivo di spesa, così da potere poi procedere nei confronti dei condomini morosi, tenuto presente che, per il momento, nessuna disposizione di legge prevede la sospensione delle spese condominiali, il cui pagamento, stante la precaria situazione dettata dal Covid-19, è lasciato alla professionalità dell’amministratore ed alla sua capacità di gestire il condominio in un momento indiscutibilmente difficile.
In tema di distanze legali nelle costruzioni, qualora sopravvenga una disciplina meno restrittiva, la costruzione, realizzata in violazione della normativa in vigore al momento della sua ultimazione, non può ritenersi illegittima qualora risulti conforme alla nuova disciplina, non potendosi ordinare la demolizione o l’arretramento dell’edificio originariamente illecito che abbia le caratteristiche e i requisiti che ne consentirebbero la costruzione alla stregua della disciplina sopravvenuta». È quanto stabilito dalla Cassazione con ordinanza 24 novembre 2020, n. 26713.
Sull’Amministratore ricade sempre l’obbligo di ricevere, custodire i contenitori e informare i condomini in merito alle norme per la custodia, la conservazione dei contenitori ricevuti e il loro utilizzo. L’Amministratore deve innanzitutto: comunicare ai condomini la ripartizione dei giorni della settimana a seconda della raccolta dei rifiuti; posizionare i cassonetti della raccolta comune. Ad ogni modo è l’assemblea condominiale a decidere dove collocare i bidoni della raccolta differenziata (con il voto favorevole della maggioranza dei condomini intervenuti in assemblea). In mancanza di una delibera assembleare, è l’Amministratore a provvedere direttamente.
La Corte costituzionale, sentenza 24 novembre 2020, n. 245, promuove le disposizioni introdotte dal d.l. n. 29 del 2020 e dalla l. n. 70 del 2020, le quali né violano il diritto di difesa, né abbassano la soglia della tutela della salute del condannato.
Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato quella di primo grado, di condanna di un imputato per aver formato due testamenti olografi falsi a firma di una donna deceduta, nei quali l’imputato era individuato come erede universale, la Corte di Cassazione (sentenza 28 ottobre 2020, n. 29877) – nell’accogliere la tesi difensiva, secondo cui erroneamente la responsabilità dell’imputato era stata fondata sull’argomento del “cui prodest”, in violazione della regola di giudizio dell’oltre ogni ragionevole dubbio – ha infatti ribadito il principio secondo cui l’elemento dell’ “interesse” può rappresentare un indizio utile ai sensi dell’art. 192, comma 2, c.p.p., ove risponda ai requisiti di certezza, gravità e precisione, ma richiede, poi, la convergenza di ulteriori circostanze che, valutate prima singolarmente e poi globalmente, ne comportino la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo.
Il trend giurisprudenziale volto a riconoscere una spiccata autonomia al danno morale rispetto al danno biologico impone di vagliare la tenuta delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale, in quanto esse evidenziano, per ogni livello di invalidità, un unico valore che ingloba il risarcimento di entrambe le voci. Una recente pronuncia della Suprema Corte evidenziava le criticità insite nell’applicazione delle tabelle milanesi, non ritenendo in particolare corretta la previsione di un criterio standard di liquidazione riferito anche al danno morale. La sentenza 10 novembre 2020, n. 25164 ribadisce tali perplessità, ma appare meno drastica, delineando una traiettoria diversa che conduce ad apportare alcuni correttivi alle anzidette tabelle quante volte non si riesca a dimostrare in giudizio la sussistenza del danno morale.
