In tema di reati antidoping, è rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 586-bis, comma 7, c.p., introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. d), d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, nella parte in cui – sostituendo l’art. 9, comma 7, I. 14 dicembre 2000, n. 376, abrogato dall’art. 7 comma 1, lett. n) del medesimo d.lgs. n. 21 del 2018 – prevede il “fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti” (Cassazione penale, sezione III, sentenza 21 settembre 2020, n. 26326).