La responsabilità dell’avvocato non consegue al solo fatto del suo inadempimento (danno-evento), occorrendo allegare e provare che, se questi avesse assunto la condotta doverosa, il proprio assistito avrebbe conseguito, secondo criteri probabilistici, il riconoscimento delle proprie ragioni; difettando la prova del nesso eziologico tra condotta omissiva e risultato da questa derivatane, il danno, sussistente nell’an, è carente sul diverso piano del danno-conseguenza e dunque irrisarcibile. È quanto si legge nella sentenza della Corte d’Appello di Reggio Calabria del 28 maggio 2020, n. 430.
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