Con una decisione – a nostro parere esemplare – del 21 ottobre 2020, il Tribunale di Perugia (in composizione monocratica, nella persona del giudice Francesco Loschi) accoglie l’eccezione di nullità sollevata dalla difesa per il mancato deposito degli atti da parte del pubblico ministero, a fronte dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis c.p.p. Aderendo all’indirizzo di legittimità allo stato minoritario, il Tribunale stabilisce che la natura degli istituti giuridici in questione e la loro ratio, insieme a ragioni di “prudenza” e di coerenza ordinamentali (leggasi: economia processuale e ragionevole durata), non consentano di ritenere inutilizzabili gli atti non depositati. Se si affermasse l’inutilizzabilità di tali atti, anziché la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e degli atti susseguenti a essa connessi, si andrebbe infatti a ledere quel diritto di difesa che si pretende invece di tutelare. Inoltre, si esporrebbe il procedimento al rischio che l’eccezione di nullità, tempestivamente sollevata e regolarmente riproposta nei successivi gradi di giudizio, venga poi accolta e travolga tutte le attività processuali fino a quel momento compiute.
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