Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la ordinanza con cui il tribunale, in funzione di giudice del riesame cautelare reale, aveva rigettato l’impugnazione di un indagato avverso il provvedimento di convalida del sequestro probatorio d’urgenza di un telefono cellulare, e relativa scheda sim, rinvenuti in possesso del predetto, ritenendo configurato il fumus del reato di cui all’art. 76 d. Igs. n. 159 del 2011, la Corte di Cassazione (sentenza 14 ottobre 2020, n. 28551) – nel rigettare la tesi difensiva, secondo cui tale provvedimento doveva ritenersi illegittimo in quanto emesso senza alcuna specifica motivazione in riferimento al divieto di detenere telefoni cellulari – ha diversamente ribadito che il divieto del questore di possedere o utilizzare il telefono cellulare quale apparato di comunicazione ricetrasmittente imposto ai soggetti destinatari di avviso orale, dalla cui inosservanza dipende la configurabilità del reato di cui all’art. 4, comma quarto, della l. n. 1423 del 1956, può essere disapplicato dal giudice penale qualora sia privo di specifica motivazione e non indichi le ragioni che hanno determinato l’emissione di tale prescrizione.
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