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Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello, nel confermare la sentenza di primo grado, aveva condannato l’imputato per il reato di coltivazione di quattro piante di marijuana e di detenzione di inflorescenze di marijuana, di sostanza essiccata tipo marijuana e di hashish, la Corte di Cassazione (sentenza 11 gennaio 2021, n. 644) – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui la condotta era da considerarsi inoffensiva, perché a fronte della esigua quantità di piante rinvenute, i giudici non avevano verificato se queste fossero effettivamente in grado di produrre sostanza drogante – ha invece ribadito, in linea con la recente giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, che in tanto può farsi questione di uso personale del prodotto della coltivazione solo laddove ciò discenda dalla possibilità di escludere in realtà la stessa condotta di coltivazione, la cui tipicità difetta in presenza di indici, rappresentati dalle tecniche rudimentali e da uno scarso numero di piante, che denotino la natura “domestica” della condotta.
Secondo la Cassazione, ordinanza, 30 novembre 2020, n. 27306, in tema di liquidazione delle spese giudiziali, il limite del valore della domanda, sancito dall’ultimo comma dell’art. 91 c.p.c., opera soltanto nelle controversie devolute alla giurisdizione equitativa del giudice di pace e non si applica, quindi, nelle controversie di opposizione a ordinanza-ingiunzione o a verbale di accertamento di violazioni del codice della strada, le quali, pur se di competenza del giudice di pace e di valore non superiore ai millecento euro, esigono il giudizio secondo diritto.
Quando la contrattazione preliminare relativa alla compravendita immobiliare sia scandita in due fasi, con la previsione della stipula di un contratto preliminare successiva alla conclusione di un primo accordo, il giudice deve preliminarmente verificare se tale accordo costituisca già un preliminare valido e suscettibile di conseguire effetti ex artt. 1351 e 2932 c.c., ovvero abbia soltanto effetti obbligatori con esclusione dell’esecuzione in forma specifica in caso di inadempimento. È quanto si legge nella sentenza del Tribunale di Bari del 17 luglio 2020, n. 2252.
La Corte costituzionale, con sentenza del 3 dicembre 2020 n. 260, promuove l’art. 438, comma 1-bis, c.p.p., che prevede l’inapplicabilità del giudizio abbreviato per i delitti puniti con l’ergastolo
In tema di reati contro la libertà individuale, quando il domicilio è comune a più persone, alla inviolabilità del medesimo hanno diritto tutti i coabitanti e il dissenso, espresso o tacito, di uno solo di essi è sufficiente ad integrare la volontà contraria all’introduzione e, quindi, il divieto la cui inosservanza da parte di altri costituisce il delitto di violazione di domicilio. Il consenso può essere anche presunto, ma la presunzione è tanto più rilevante quanto più il rapporto di coabitazione si fondi su comunione di intenti, mentre viene meno quando, invece, il rapporto di coabitazione sia fondato su mere ragioni di opportunità e convenienza (Cass. pen., sezione V, sentenza 9 novembre 2020, n. 31276).
Deve ritenersi immanente nella legislazione in materia di indennizzo da vaccinazioni, il requisito della vivenza a carico della vittima, giacché la protezione accordata jure proprio con la prestazione economica in esame poggia sulla concezione dì famiglia parentale intesa quale comunità sociale di reciproco sostentamento, i cui appartenenti, nell’ordine stabilito dalla legge, risultano quali aventi diritto non tanto per il mero vincolo successorio con la vittima, quanto piuttosto per la condivisione derivante proprio dallo speciale vincolo di convivenza, cardine della legislazione e senza il quale la giustificazione stessa della misura assistenziale verrebbe a mancare. È quanto si legge nella sentenza della Cassazione del 25 novembre 2020, n. 26842
Se non conosci quali sono le modalità di accesso alle Cancellerie dei Tribunale di Bologna o desideri sapere come effettuare una richiesta di copie autentiche ed esecutive e, in generale, quali istruzioni seguire presso il Foro bolognese, non perdere l’appuntamento settimanale con la Rubrica “Covid e Tribunali: istruzioni per l’uso”.
Pronunciandosi su un caso “turco” in cui si discuteva della legittimità delle decisioni delle autorità giudiziarie che avevano dapprima ritenuto corretto l’arresto e la custodia cautelare di un giornalista e, successivamente, deciso con notevole ritardo il ricorso da questi presentato dinanzi alla Corte costituzionale, la Corte EDU (sentenza 24 novembre 2020 n. 36493/17), ha ritenuto, a maggioranza (sei voti contro uno), che vi fosse stata la violazione dell’art. 10 (libertà di manifestazione del pensiero), mentre, all’unanimità, ha ritenuto violato l’art. 5 (diritto alla libertà e sicurezza) della Convenzione EDU; diversamente, ha escluso, all’unanimità, che vi fosse stata la violazione dell’art. 5 § 4 (diritto ad ottenere una rapida decisione della sua impugnazione circa la legittimità della detenzione) ed, a maggioranza (sei voti contro uno), che vi fosse stata la violazione dell’art. 18 (limitazione nell’uso della restrizione dei diritti) della Convenzione di Strasburgo.
Con la sentenza n. 89/2020 il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale ha stabilito la legittimità dello svolgimento del dibattimento “a porte chiuse” e ha respinto l’eccezione di incostituzionalità per manifesta infondatezza osservando che la normativa emergenziale finalizzata a contrastare il contagio da Covid-19 sia pienamente compatibile con le norme costituzionali ed anche con l’art. 6 CEDU, trattandosi di norme finalizzate a tutelare l’interesse sovraordinato della salute pubblica e della sicurezza nazionale.
Secondo la Cassazione, ordinanza 26 novembre 2020, n. 26907, è onere del creditore (nel caso di specie, il paziente danneggiato) provare, anche attraverso presunzioni, la sussistenza del nesso causale tra inadempimento (condotta del sanitario in violazione delle regole di diligenza) ed evento dannoso (aggravamento della situazione patologica o insorgenza di nuova malattia, cioè lesione della salute).
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