Secondo la Cassazione, ordinanza, 30 novembre 2020, n. 27306, in tema di liquidazione delle spese giudiziali, il limite del valore della domanda, sancito dall’ultimo comma dell’art. 91 c.p.c., opera soltanto nelle controversie devolute alla giurisdizione equitativa del giudice di pace e non si applica, quindi, nelle controversie di opposizione a ordinanza-ingiunzione o a verbale di accertamento di violazioni del codice della strada, le quali, pur se di competenza del giudice di pace e di valore non superiore ai millecento euro, esigono il giudizio secondo diritto.
Call Now Button