Pronunciandosi su un caso “turco” in cui si discuteva della legittimità delle decisioni delle autorità giudiziarie che avevano dapprima ritenuto corretto l’arresto e la custodia cautelare di un giornalista e, successivamente, deciso con notevole ritardo il ricorso da questi presentato dinanzi alla Corte costituzionale, la Corte EDU (sentenza 24 novembre 2020 n. 36493/17), ha ritenuto, a maggioranza (sei voti contro uno), che vi fosse stata la violazione dell’art. 10 (libertà di manifestazione del pensiero), mentre, all’unanimità, ha ritenuto violato l’art. 5 (diritto alla libertà e sicurezza) della Convenzione EDU; diversamente, ha escluso, all’unanimità, che vi fosse stata la violazione dell’art. 5 § 4 (diritto ad ottenere una rapida decisione della sua impugnazione circa la legittimità della detenzione) ed, a maggioranza (sei voti contro uno), che vi fosse stata la violazione dell’art. 18 (limitazione nell’uso della restrizione dei diritti) della Convenzione di Strasburgo.
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