Secondo la Cassazione, ordinanza 7 gennaio 2021, n. 28, la disciplina di cui agli artt. 354 e 356 c.p.p. impone che al soggetto sottoposto ad un accertamento alcolemico sia dato avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore; ma ciò non comporta che i verbalizzanti debbano attendere l’arrivo del difensore eventualmente nominato, per procedere all’effettuazione del test.
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In tema di diffamazione sia specifica che generica, il Giudice non può trascurare la ricerca della verità, al fine di accertare l’eventuale sussistenza di una causa di giustificazione, ai sensi dell’art. 51 c.p. e dell’art. 21 Cost. e, in particolare, dell’esimente del c.d. diritto di cronaca o di critica, che spetta ad ogni cittadino che si serva di un mezzo di pubblicità. É quanto si legge nella sentenza della Corte d’Appello di Ancona del 16 settembre 2020.
Con ordinanza depositata il 10 dicembre 2020, il Tribunale di Sorveglianza di Perugia ha emesso un’ordinanza importante in materia di accesso al permesso premio per l’ergastolano ostativo, autore di delitti di mafia. Il caso trae origine dalla questione che è giunta alla Corte costituzionale, e, da quest’ultima decisa, con la sentenza n. 253 del 2019. Sulla base della decisione della Consulta, il Tribunale di Sorveglianza ha potuto entrare nel merito dell’istanza (prima dichiarata inammissibile), e, con ciò, valutare il percorso intramurario del detenuto, interessato ad accedere al primo permesso premio, dopo una lunghissima carcerazione. Una delle prime decisioni in materia, che sicuramente farà “storia” in fatto di argomentazioni ed iter istruttorio.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna inflitta a due soggetti per il reato di rapina aggravata ai danni di una donna, la Corte di Cassazione (sentenza 15 dicembre 2020, n. 35877) – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui il reato doveva ricondursi nell’alveo del furto aggravato, stante l’assenza della minaccia – ha invece affermato che la minaccia costitutiva del reato di rapina, oltre che essere palese, esplicita e determinata, può essere manifestata in modi e forme differenti, ovvero in maniera implicita, larvata, indiretta ed indeterminata, essendo solo necessario che sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell’agente, alle condizioni soggettive della vittima e alle condizioni ambientali in cui questa opera.
Nel caso di occupazione illegittima di un immobile, il danno subito dal proprietario è oggetto di una presunzione correlata alla normale fruttuosità del bene, presunzione che, tuttavia, essendo basata sull’id quod plerumque accidit, ha carattere relativo iuris tantum e, quindi, ammette la prova contraria. A confermarlo è la Cassazione con ordinanza 7 gennaio 2021, n. 39.
Cominciano a delinearsi in maniera più equilibrata gli interventi legislativi in ambito condominiale suggeriti dall’emergenza da COVID-19, da un lato consentendo, con voto a maggioranza e non più unanime, di approvare i bilanci tramite un’assemblea da remoto, dall’altro lato prorogando la sospensione delle esecuzioni immobiliari sino al termine dello stato di crisi.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 1 dell’11 gennaio 2021, ha promosso l’art. 76, comma 4-ter, d.P.R. n. 115 del 2002, laddove dispone l’ammissione automatica al patrocinio a spese dello Stato delle persone offese dei delitti ivi previsti, a prescindere dai limiti di reddito di cui al precedente comma 1.
Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la ordinanza con cui il tribunale di sorveglianza aveva rigettato il reclamo proposto dal Ministero della Giustizia contro l’ordinanza con la quale il magistrato di sorveglianza aveva annullato la sanzione disciplinare dell’ammonizione inflitta ad un detenuto in regime di “41 bis” dal Consiglio di disciplina della Casa circondariale per aver salutato un altro detenuto, anch’egli sottoposto al medesimo regime, appartenente a diverso gruppo di socialità, la Corte di Cassazione (sentenza 10 dicembre 2020, n. 35216) – nel disattendere la tesi del Ministero della Giustizia che, tramite l’Avvocatura distrettuale dello Stato, aveva proposto ricorso per cassazione, sostenendo che nella dichiarazione di saluto potesse ravvisarsi una comunicazione in senso proprio – ha infatti affermato che, in presenza di una dichiarazione di saluto rivolta da un detenuto ad altri ristretti, appartenenti ad altro gruppo di socialità e non inserita in un contesto di conversazione, deve escludersi che si sia in presenza di una “comunicazione” vietata ai sensi dell’art. 41-bis, ord. pen., non essendovi alcuna trasmissione di informazioni da un individuo a un altro, ovvero un’interazione tra soggetti diversi nell’ambito della quale gli stessi costruiscono insieme una realtà e una verità condivisa. Ne discende, pertanto come il mero saluto ha natura neutra, non potendosi in esso cogliere alcuna particolare informazione e non avendo l’atto, in definitiva, un vero e proprio intento comunicativo.
Per l’ipotesi di ritardo nell’esecuzione degli obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro può il Giudice stabilire la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione. È quanto si legge nella sentenza della Cassazione dell’8 gennaio 2021, n. 97.
Il Tribunale di Napoli ha accolto la domanda di equa riparazione con la quale si chiedeva l’indennizzo per l’irragionevole durata del processo. Nel caso di specie il ricorrente lamentava l’eccessiva durata del giudizio svoltosi innanzi al Tar Campania, avente ad oggetto l’ottemperanza di un precedentemente giudicato: il procedimento aveva avuto una durata di quattro anni e 11 mesi per l’unico grado di giudizio. Il ricorrente evidenziava che tale giudizio aveva ecceduto di un anno ed 11 mesi il termine indicato dall’art. 2 bis, l. 89/2001.
