La sentenza del Tribunale di Milano, Ufficio del G.i.p, del 16 novembre 2020, n. 1940, affronta con esemplare chiarezza il tema dell’oggetto della falsa dichiarazione suscettibile di rilevare iure poenali, evidenziando che la prova di un fatto pretende che questo sia già venuto ad esistenza, conseguendone che la falsa dichiarazione di una mera intenzione non può avere efficacia probatoria e perciò offendere il bene giuridico proprio dei delitti di falso.
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