La previsione di cui all’ultimo comma dell’art. 2668 bis c.c., che prevede che, se al tempo della rinnovazione della trascrizione della domanda giudiziale gli immobili a cui si riferisce il titolo risultano dai registri delle trascrizioni passati agli eredi o aventi causa di colui contro il quale venne eseguita la formalità, la rinnovazione deve essere fatta anche nei confronti degli eredi o aventi causa, deve essere interpretata nel senso che la trascrizione rinnovata deve essere eseguita nei confronti dell’attuale titolare del bene, essendo superflua nei confronti degli eredi o degli aventi causa che nelle more abbiano già alienato i beni interessati dalla formalità, purchè emerga, anche dal contenuto della nota di trascrizione, la volontà di procedere in tal modo alla rinnovazione dell’originaria trascrizione. È quanto si legge nella sentenza della Cassazione del 22 dicembre 2020, n. 29248.
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La Corte di Appello di Roma con sentenza pubblicata il 13 luglio 2020, si è pronunciata sulla questione della tutela del promissario acquirente di un bene immobile sottoposto alla cd. confisca di prevenzione ai sensi della L. n. 575/1965.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna inflitta ad un padre separato, per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, non avendo versato l’assegno di mantenimento alla moglie ed ai due figli, la Corte di Cassazione (sentenza 27 novembre 2020, n. 33662) – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui, per quanto qui di interesse, l’obbligo sarebbe venuto meno con il raggiungimento della maggiore età – ha diversamente affermato che la circostanza del compimento della maggiore età del figlio, non rileva se questi non è abile al lavoro, condizione alternativa a quella della minore età, secondo il disposto dell’art. 570 c.p., comma 2, essendo “inabile al lavoro” la persona che abbia una “totale e permanente inabilità lavorativa”.
Pronunciandosi su un caso “francese” in cui si discuteva della legittimità della condanna alla pena pecuniaria di 3000 euro inflitta dai giudici penali ad un giornalista che aveva pubblicato notizie riservate apprese in violazione del segreto istruttorio e relative ad indagini in corso, la Corte EDU ha escluso, all’unanimità, che vi fosse stata una violazione dell’articolo 10 (libertà di espressione), della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Il caso riguardava, come anticipato, la condanna di un giornalista per aver utilizzato informazioni ottenute in violazione del segreto professionale, a seguito della pubblicazione di un’immagine composita elaborata dalle forze dell’ordine e collegata ad un’indagine in corso. La Corte non ha individuato alcun motivo valido per mettere in discussione la valutazione fatta dai tribunali nazionali, che avevano riscontrato, in primo luogo, che l’interesse ad informare il pubblico non aveva giustificato l’uso nell’articolo delle prove in questione e, in secondo luogo, che la pubblicazione del materiale aveva avuto un impatto negativo sullo svolgimento del procedimento penale. Alla luce di queste considerazioni, e tenuto conto del margine di apprezzamento lasciato agli Stati e del fatto che il bilanciamento degli interessi concorrenti in gioco fosse stato condotto correttamente dai tribunali nazionali, che avevano applicato i criteri pertinenti secondo la giurisprudenza della Corte EDU, i giudici di Strasburgo (sentenza 17 dicembre 2020, n. 61470/15) hanno concluso che non vi era stata violazione dell’articolo 10 della Convenzione a tutela della libertà di espressione.
Contro le decisioni del Consiglio nazionale forense il ricorso per cassazione va proposto – in forza di quanto ora previsto dall’art. 36, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense) – nel termine breve di trenta giorni, decorrente dalla notificazione d’ufficio della sentenza contestata. A confermarlo è la Cassazione, a Sezioni Unite, con sentenza 21 dicembre 2020, n. 29177.
Il Tribunale di Reggio Calabria, sentenza n. 1087 del 20 novembre 2020, ha accolto la domanda risarcitoria avanzata dai genitori di un ragazzo per i danni da questi subiti a causa delle condotte illecite e penalmente rilevanti poste in essere nei suoi confronti, nei locali della scuola, da due compagni di classe. Tuttavia, secondo il giudice di merito, l’azione avanzata dagli attori nei confronti del MIUR per responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’art. 2048 del Codice Civile va qualificata giuridicamente in modo diverso, ossia come domanda di responsabilità contrattuale, avendo infatti i genitori della vittima, nella circostanza, denunciato la violazione dell’obbligo di vigilanza sulla sicurezza e sull’incolumità dell’allievo nel tempo in cui egli fruisce della prestazione scolastica, e non, piuttosto, la violazione del generale dovere di non recare danno ad altri. Ritenute sufficientemente provate la responsabilità dei due aggressori nonchè l’omessa vigilanza da parte del personale docente e non docente, il magistrato calabrese ha condannato il MIUR a risarcire alla vittima i danni non patrimoniali (biologici, psichici e morali) subiti, quantificandoli in un importo superiore rispetto alle stesse richieste attoree.
Con la sentenza 11 dicembre 2020 n. 35573, il Giudice della Nomofilachia ha colto l’occasione per svolgere una interessante analisi dei vari interventi legislativi che hanno coinvolto il disposto di cui all’art. 109 T.U.L.P.S., affermando il principio di diritto secondo il quale costituisce reato, a norma del combinato disposto degli artt. 17 e 109 r.d. 18.06.1931 n. 773 e ss.mm.ii., la condotta di omessa comunicazione alla autorità di P.S. delle generalità dei clienti da parte del preposto alla conduzione di un albergo.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la ordinanza con cui il tribunale del riesame aveva rigettato l’istanza di riesame proposta nell’interesse del legale rappresentante di una società, avverso un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP in relazione ai reati di cui agli artt. 679 c.p. e 40 d.lgs 504/1995, la Corte di Cassazione (sentenza 1 dicembre 2020, n. 34016) – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui, per quanto qui di interesse, vi sarebbe stata una violazione del diritto di difesa, attesa la violazione del codice di autoregolamentazione delle astensioni delle udienze degli avvocati – ha infatti rilevato che poiché il difensore apparteneva a distretto diverso da quello ove era stata proclamata l’astensione dalle udienze, egli avrebbe potuto nominare, anche con delega orale, un sostituto processuale del foro locale per partecipare all’udienza tenutasi dinanzi al Tribunale del riesame, il quale, avrebbe potuto, anche a mezzo di posta elettronica, dichiarare l’astensione dall’udienza.
Di seguito l’articolo del Dott. Celeste, pubblicato in Immobili e proprietà, n. 11/2020, Ipsoa, Milano.
A seguito di tre tentativi non andati a buon fine, in sede di conversione di altrettanti Decreti-legge emanati nell’àmbito della (variegata e alluvionale) normativa c.d. emergenziale dovuta al diffondersi della pandemia da Covid-19, e dopo che, per le analoghe fattispecie delle società, si era, fin da sùbito, stabilita una disciplina alquanto dettagliata, vede finalmente la luce, in materia condominiale, la possibilità di svolgimento dell’assemblea in videoconferenza; tuttavia, la norma che la prevede, ossia l’art. 66, commi 3 e 6, disp. att. c.c., come modificato dalla L. n. 126/2010 – pubblicata nella G.U. n. 253 del 13 ottobre 2020 – si rivela alquanto stringata, lasciando il non agevole compito agli interpreti di colmare le relative lacune e agli operatori pratici di risolvere le criticità quotidiane con spirito di buon senso e ragionevolezza, al fine di evitare strumentali impugnazioni delle delibere adottate con tale modalità.
A seguito di tre tentativi non andati a buon fine, in sede di conversione di altrettanti Decreti-legge emanati nell’àmbito della (variegata e alluvionale) normativa c.d. emergenziale dovuta al diffondersi della pandemia da Covid-19, e dopo che, per le analoghe fattispecie delle società, si era, fin da sùbito, stabilita una disciplina alquanto dettagliata, vede finalmente la luce, in materia condominiale, la possibilità di svolgimento dell’assemblea in videoconferenza; tuttavia, la norma che la prevede, ossia l’art. 66, commi 3 e 6, disp. att. c.c., come modificato dalla L. n. 126/2010 – pubblicata nella G.U. n. 253 del 13 ottobre 2020 – si rivela alquanto stringata, lasciando il non agevole compito agli interpreti di colmare le relative lacune e agli operatori pratici di risolvere le criticità quotidiane con spirito di buon senso e ragionevolezza, al fine di evitare strumentali impugnazioni delle delibere adottate con tale modalità.
L’uso delle parti comuni di un edificio condominiale è oggetto di diatribe continue tra i condomini, soprattutto se uno di loro persegue un interesse proprio in contrasto con quelli della collettività condominiale o anche soltanto di alcuni. La questione più rilevante è costituita dall’utilizzo di una facciata dello stabile al fine di installarvi un manufatto che serva una sola unità immobiliare di proprietà solitaria, magari sita al piano terreno e adibita a ristorazione. Plurime sono le sentenze degli Ermellini in argomento.
