Articoli

Il termine perentorio di trenta giorni, accordato al creditore per l’opposizione contro la sentenza che sia intervenuta fra il debitore ed un terzo e sia effetto di dolo o collusione in suo danno, decorre dalla scoperta di detto dolo o collusione, scoperta che deve peraltro essere effettiva e completa, e che, ove avvenga per gradi, può dirsi completata solo quando il creditore abbia acquisito la ragionevole certezza – non essendo sufficiente il mero sospetto – del fatto che detto dolo e/o collusione vi sono stati ed hanno ingannato il giudice, determinando statuizioni diverse da quelle che sarebbero state adottate a conclusione di un dibattito corretto. A confermarlo è la Cassazione con ordinanza dell’11 dicembre 2020, n. 28311.
Con la sentenza in rassegna la Corte di appello di Palermo ha affrontato e risolto una questione non ricorrente in generale in ambito contrattuale e, al contempo, delicata rispetto al soddisfacimento della necessità pratica, ma non meno essenziale, del promissario acquirente nella specifica fattispecie. In particolare, riconfermando il principio generale che consente la risoluzione del contratto preliminare di compravendita di cosa risultata parzialmente di proprietà altrui solo quando l’utilizzo di tale parte risulti essenziale, ha ritenuto che tale essenzialità può essere ricondotta anche alla necessità di fruire di uno spazio esterno per il ricovero di un animale di affezione.
Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la sentenza con cui il tribunale, nell’applicare la pena “patteggiata” ad un imputato, per il reato di guida in stato di ebbrezza, aveva disposto la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, la Corte di Cassazione (sentenza 17 novembre 2020, n. 32209) – nell’accogliere la tesi difensiva, secondo cui la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida era stata irrogata sull’errato presupposto della recidiva nel triennio – ha affermato che in tema di guida in stato di ebbrezza, l’estinzione del reato ex art. 168 ter, co. 2 c.p. a seguito dell’esito positivo della prova, presupponendo l’avvenuto accertamento del fatto-reato, pur senza che si sia addivenuti ad una pronuncia di penale responsabilità non impedisce al giudice di valutarlo in un successivo processo quale precedente specifico ai fini del giudizio circa la “recidiva nel biennio”, prevista dall’art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada CDS o circa la “recidiva nel triennio” di cui agli artt. 186-bis co. 5 e 187 co. 1 CDS.
Con la legge n. 173 del 18 dicembre 2020 si è dato corso – con nessuna modifica per la parte di nostro interesse – al d.l. n. 130 del 21 ottobre 2020. Come purtroppo può riscontrarsi sempre più di frequente, l’intervento del legislatore ha interessato numerosi ambiti e materie senza alcun collegamento e connessione. In particolare, dal decreto legge convertito risultano interessate la disciplina in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, posto sono stati modificati alcuni articoli del codice penale; compaiono inoltre previsioni in tema di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, nonché, per finire, previsioni inerenti soggetti detenuti nelle strutture carcerarie con riferimento all’utilizzo distorto da parte di costoro del web e ai poteri e compiti del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. In questo contributo ci si soffermerà solo sugli interventi sulla materia penale.
Ai fini della liquidazione degli onorari professionali dovuti dal cliente in favore dell’avvocato, nel caso di transazione di una causa introdotta con domanda di valore determinato e, pertanto, non presunto in base ai criteri fissati dal codice di procedura civile, il valore della causa si determina avendo riguardo soltanto a quanto specificato nella domanda. A confermarlo è la Cassazione con ordinanza 16 dicembre 2020, n. 28830.
Con l’ordinanza n. 269 del 2020 il Giudice delle leggi ha rispettivamente dichiarato la manifesta inammissibilità e disposto la restituzione degli atti ai rimettenti per la valutazione della persistente rilevanza, in ordine alle questioni di legittimità costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 3, 32, 77 e 97 Cost., dell’art. 83, comma 7, lett. f), del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. c), del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, nel testo anteriore alle modifiche apportate, in sede di conversione, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, nella parte in cui prevedeva che lo svolgimento mediante collegamento da remoto dell’udienza civile, che non avesse richiesto la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, doveva in ogni caso avvenire con la presenza del giudice nell’ufficio giudiziario, poiché nel primo caso il rimettente ha già fatto applicazione della norma censurata mentre, con riferimento agli altri due casi, in cui le censure sono state sollevate rispetto ad udienze da svolgersi, la normativa sopravvenuta prevede che anche il collegamento del giudice possa avvenire da un luogo diverso dall’ufficio giudiziario.
Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello, nel confermare quella di primo grado che aveva riconosciuto colpevole un imputato del reato di lesioni personali volontarie aggravate, commesse con l’uso di un ombrello, la Corte di Cassazione (sentenza 19 novembre 2020, n. 32525) – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui tale oggetto non può essere considerato quale oggetto idoneo ad offendere il cui porto sia vietato dalla legge – ha invece ribadito che ricorre la circostanza aggravante del fatto commesso con armi quando il soggetto agente utilizzi un ombrello, trattandosi di arma impropria, ai sensi dell’art. 4, secondo comma, legge n. 110 del 1975, per il quale rientra in questa categoria, oltre agli strumenti da punta e taglio e gli altri oggetti specificamente indicati, anche qualsiasi strumento, che, nelle circostanze di tempo e di luogo in cui sia portato, sia potenzialmente utilizzabile per l’offesa della persona.
In tema di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, illecito ed abusivo deve ritenersi qualsiasi comportamento posto in essere, anche da soggetto privato, allorchè egli operi in un contesto associativo da cui derivino obblighi e limiti strumentali alla comune fruizione dei dati contenuti nei sistemi informatici, derivando, in tal caso, la limitazione non già da norme pubblicistiche, che non esistono, ma dai principi della collaborazione associativa, che hanno, come base necessaria, il conferimento di beni, utilità, diritti e quant’altro funzionali al perseguimento dello scopo comune e impongono l’utilizzo degli stessi in conformità allo scopo suddetto (Cassazione penale, sezione V, sentenza 2 dicembre 2020, n. 34296).
La Suprema Corte, nell’interpretare il tredicesimo comma dell’art. 35-bis D.Lgs. n. 25/08, ha registrato un contrasto giurisprudenziale e, ritenendo di aderire all’orientamento in base al quale, in caso di ricorso per cassazione del richiedente la protezione internazionale, è richiesto al difensore di certificare anche la data di rilascio della procura, ha rimesso la questione al Presidente per eventuale assegnazione alle S.U.
Il Tribunale di Mantova, sentenza 9 ottobre 2020, n. 507, ha rigettato il reclamo ex art. 630 c.p.c. proposto avverso l’estinzione di una procedura esecutiva immobiliare dichiarata in conseguenza dell’omesso tempestivo deposito della documentazione ipocatastale; in particolare, i giudici hanno escluso che, nel caso di specie, potesse utilmente operare la sospensione per il compimento di atti processuali disposta dal d.l. “Cura Italia”, essendo piuttosto onere della parte di richiedere un provvedimento di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c.
Call Now Button