Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello, confermando quella di primo grado, aveva condannato due giornalisti per il reato di diffamazione, per aver pubblicato su un quotidiano locale una notizia che descriveva il locale Sindaco come autore di “politichette” assimilabili alle modalità di azione di Cosa Nostra, la Corte di Cassazione (sentenza 9 novembre 2020, n. 31263) – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui in realtà si sarebbe trattato del libero esercizio del c.d. diritto di critica politica – ha invece affermato che non è configurabile l’esimente del diritto di critica politica quando l’autore delle dichiarazioni attribuisca a taluno il sospetto di mafiosità senza alcun appiglio oggettivo, attuando un travisamento o una manipolazione dei fatti storici che ne determina una distorsione inaccettabile rispetto all’intento informativo dell’opinione pubblica che è alla base del riconoscimento dell’esimente, la quale radica le proprie basi ispiratrici nel consolidato principio che in democrazia a maggiori poteri corrispondono maggiori responsabilità e l’assoggettamento al controllo da parte dei cittadini, esercitabile anche attraverso il diritto di critica, purché tale critica non sia avulsa da un necessario nucleo di verità e non trascenda in attacchi personali, finalizzati ad aggredire la sfera morale altrui.
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Con il decreto n. 163 del 1° ottobre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale solo il 12 dicembre 2020, il Ministero di Giustizia, novellando il d.m. 12 agosto 2015, n. 144, ha finalmente varato la nuova e (forse) definitiva disciplina delle specializzazioni forensi.
L’errore sulle generalità del destinatario di un atto è causa di nullità della notificazione solo nel caso in cui sia tale da determinare incertezza assoluta sulla persona cui la notificazione è diretta. La conferma arriva dalla Cassazione con ordinanza 3 dicembre 2020, n. 27607.
Il Tribunale di Perugia (sentenza 24 novembre 2020) si è pronunciato sugli effetti prodotti dall’art. 180 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (cd. decreto rilancio) sulla configurabilità del delitto di peculato nel caso di omesso versamento dell’imposta di soggiorno, escludendo la rilevanza penale del fatto in quanto si è in presenza di una fenomeno successorio da ricondurre (diversamente da quanto sostenuto in precedenti decisioni del Tribunale di Rimini, della Corte di Cassazione e del Tribunale di Roma) non nell’ambito del fenomeno della successione di leggi extrapenali nel tempo, bensì facendo applicazione della distinta e specifica disciplina dettata dall’art. 9 legge 689/87 1981 per l’ipotesi del concorso eterogeneo di norme, che ricorre ogniqualvolta un medesimo fatto risulti prima facie riconducibile sia ad una fattispecie penale incriminatrice, sia ad un illecito amministrativo. Quanto alla possibilità di un’eventuale trasmissione degli atti da parte dell’Autorità Giudiziaria in favore della Autorità Amministrativa competente all’irrogazione della sanzione amministrativa, tale possibili secondo il Tribunale deve ritenersi preclusa, al pari – più in generale – di un’applicazione retroattiva dell’illecito amministrativo di nuovo conio e delle relative sanzioni.
Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello, confermando quella di primo grado, aveva condannato alcuni soggetti per alcuni episodi di violenza sessuale di gruppo e di violenza sessuale “semplice” commessi nei confronti di alcune donne, indotte a subire i rapporti sessuali perché soggiogate dalle capacità esoteriche di uno degli imputati, prospettando gravi ed imminenti pericoli nel caso non avessero acconsentito alle sue richieste ed indicazioni, la Corte di Cassazione (sentenza 11 novembre 2020, n. 31512) – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui i giudici di merito avrebbero accolto una nozione erronea di inferiorità psichica e di consenso agli atti sessuali di persona in condizioni di inferiorità psichica – ha invece affermato che le condizioni di inferiorità psichica possono essere determinate anche da credenze esoteriche le quali, innestandosi su uno stato di limitato processo evolutivo mentale e culturale o su ulteriori fattori di debolezza, quali la minore età o una disagiata situazione individuale e familiare, rendono la persona offesa vulnerabile alle richieste dell’agente. Ne consegue che l’induzione a compiere o subire atti sessuali mediante abuso delle condizioni di inferiorità psichica può consistere in un comportamento attivo di persuasione sottile e subdola, con la quale l’agente, approfittando della forte suggestionabilità della vittima a causa dalle credenze esoteriche, spinge, istiga o convince la stessa ad aderire ad atti sessuali che diversamente non avrebbe compiuto.
La consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con essa incompatibili e conformi al parere del proprio consulente. È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione del 30 novembre 2020, n. 27297.
Il dispositivo “start assist” non rende il veicolo qualificabile come ciclomotore e, quindi, lo stesso non è soggetto alle norme del cds per la circolazione dei ciclomotori, in quanto il predetto mezzo può al più raggiungere una velocità massima di 6 KM/h. Pertanto, è annullabile, per violazione e falsa applicazione dell’art. 1 comma 1 lett. b) del D.M. 31.01.2003, il verbale che, nel qualificare come ciclomotore la bicicletta a pedalata assistita, ritenga tale veicolo un mezzo soggetto alle norme del codice della strada e, quindi, passibile di sanzione amministrativa. È quanto si legge nella sentenza del Tribunale di Palermo del 29 settembre 2020, n. 2881.
Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la ordinanza con cui il tribunale, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concessa ad uno straniero con una sentenza di condanna irrevocabile, la Corte di Cassazione (sentenza 13 novembre 2020, n. 31999) – nel rigettare la tesi difensiva, secondo cui il provvedimento doveva considerarsi illegittimo in quanto la difesa aveva prodotto un impedimento assoluto a partecipare all’udienza per gravi ragioni di salute documentate da certificazione medica attestante gravidanza con altissimo rischio in considerazione della minaccia di aborto con prescrizione di riposo assoluto e di astensione da attività lavorativa prima della data di inizio del periodo obbligatorio pre parto – ha invece affermato che è ben vero che anche il difensore impedito da uno stato gravidanza implicante rischi per la salute della madre o del nascituro, tenuto conto, in particolare, della prossimità della data del parto, non ha l’obbligo di nominare un sostituto, purtuttavia è necessario che la protrazione di questa sua particolare condizione o il suo aggravamento costituiscano eventi improvvisi e imprevedibili e sia in concreto possibile la nomina di un sostituto processuale in grado di assicurare all’assistito un’adeguata difesa.
Bambina sbalzata fuori dal veicolo a seguito di tamponamento: è responsabile il conducente del veicolo che non l’abbia assicurata al sedile posteriore dell’automobile. È quanto affermato dalla Cassazione penale con sentenza n. 32864/2020.
Con riferimento alla locazione di immobile, che comporta il trasferimento della disponibilità della cosa locata e delle sue pertinenze, pur configurandosi ordinariamente l’obbligo di custodia del bene locato in capo al conduttore, dal quale deriva altresì la responsabilità a suo carico – salva quella solidale con altri soggetti ai quali la custodia faccia capo in quanto aventi pari titolo o titoli diversi che importino la coesistenza di poteri di gestione e di ingerenza sul bene – ai sensi del suddetto art. 2051 c.c. per i danni arrecati a terzi dalle parti ed accessori del bene locato, tuttavia rimane in capo al proprietario la responsabilità per i danni arrecati dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, delle quali conserva la disponibilità giuridica e, quindi, la custodia. É quanto stabilito dalla Cassazione con ordinanza 10 dicembre 2020, n. 28197.
