La recentissima sentenza della Corte di cassazione n. 25164 del 10 novembre 2020, come ormai noto, è ritornata su alcuni importanti profili della liquidazione del danno non patrimoniale conseguente alla lesione dell’integrità psico-fisica della persona. I primi commenti hanno evidenziato e variamente valutato i punti fermi e le principali questioni ancora aperte, su cui dunque non ci si soffermerà in questa sede: l’autonomia liquidatoria del danno morale, le problematiche di prova del danno morale, la natura eccezionale delle circostanze in presenza delle quali può procedersi alla liquidazione della personalizzazione del danno alla salute, la necessità di scorporare la componente del danno morale dalla liquidazione del danno effettuata sulla base delle Tabelle milanesi quando quella non sia dovuta, per menzionare solo le principali. Le presenti riflessioni mirano a porre l’attenzione su due conseguenze collaterali di quanto statuito dalla menzionata sentenza della Corte. Una a proposito della liquidazione del danno morale nei casi di lesione di diritti fondamentali della persona diversi dalla salute, e l’altra con riferimento alle ricadute assicurative e di sostenibilità del sistema di risarcimento del danno.
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