Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la sentenza di condanna inflitta ad un uomo per il reato di interruzione di pubblico servizio, avendo questi inseguito un autobus e minacciato l’autista costringendolo a fermarsi con le persone a bordo, la Corte di Cassazione (sentenza 27 febbraio 2020, n. 7845) – nel disattendere la tesi difensiva secondo cui l’imputato non aveva cagionato alcun apprezzabile ritardo o interruzione del servizio pubblico – ha, diversamente, affermato che il reato di cui all’art. 340, c.p. è integrato anche nel caso in cui vi sia un turbamento nella regolarità del servizio, nel senso di una condotta che ne impedisca l’ordinato e regolare svolgimento, posto a tutela della collettività.
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