Solo in caso di scostamento apprezzabile dai valori medi della tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014 il giudice è tenuto a indicare i parametri che hanno guidato la liquidazione del compenso; scostamento che può anche superare i valori massimi o minimi determinati in forza delle percentuali di aumento o diminuzione, ma in quest’ultimo caso fermo restando il limite di cui all’art. 2233, comma secondo, cod. civ., che preclude di liquidare, al netto degli esborsi, somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione. A ribadirlo è la Cassazione con ordinanza 23 aprile 2020, n. 8146.
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