Il buono per la spesa alimentare, previsto quale misura emergenziale tesa a fronteggiare le difficoltà dei soggetti più vulnerabili a soddisfare i propri bisogni primari a causa della situazione eccezionale determinata dall’emergenza da CoVid-19, attiene al diritto all’alimentazione, che rientra nel nucleo insopprimibile di diritti fondamentali spettanti necessariamente a tutte le persone in quanto tali e non può, perciò, essere negato allo straniero sprovvisto di permesso di soggiorno. È quanto si legge nel decreto del Tribunale di Roma del 21 aprile 2020, n. 12835
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