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Secondo la Cassazione, sez. III, ordinanza 20 dicembre 2019, n. 34151, la nozione di “indebito oggettivo” deve essere intesa in senso ampio, comprensiva, cioè, non solo dei casi di mancanza originaria o sopravvenuta di titolo ma anche dei casi di pagamento “oltre il titolo”, cioè di pagamento effettuato validamente ma in eccesso rispetto alla prestazione effettivamente dovuta.
Di seguito il commento dell’avv. Ravenna, pubblicato su Immobili & proprietà n. 12/2019, Ipsoa, Milano.

L’articolo si propone di evidenziare i più significativi arresti giurisprudenziali e lo stato dell’arte della mediazione civile e commerciale con particolare riferimento alla materia condominiale a 7 anni dall’entrata in vigore della riforma condominiale (L. n. 220/2012) ed a 9 anni dal D.Lgs. n. 28/2010.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 279 del 20 dicembre 2019, invita il legislatore a rendere più efficiente la disciplina prevista per la conversione della pena pecuniaria, per far sì che essa possa effettivamente costituire un’alternativa credibile rispetto alle pene privative della libertà.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna inflitta in primo grado ad un tifoso, per aver lanciato, con conseguente deflagrazione, una bomba carta nel contesto di un incontro calcistico di grande rilevanza, quale il derby tra il Torino e la Juventus, all’interno dello stadio, la Corte di Cassazione (sentenza 12 dicembre 2019, n. 50340) – nel respingere la tesi della difesa secondo cui erroneamente i giudici di merito avrebbero provveduto alla individuazione della condotta di compartecipazione e del contributo della stessa alla consumazione del reato – ha invece ribadito che la presenza fisica allo svolgimento dei fatti integra un’ipotesi di concorso morale penalmente rilevante non allorquando si mantenga in termini di mera passività o connivenza, bensì qualora si attui in modo da realizzare un rafforzamento del proposito dell’autore materiale del reato e da agevolare la sua opera, sempre che il concorrente si sia rappresentato l’evento del reato ed abbia partecipato ad esso esprimendo una volontà criminosa uguale a quella dell’autore materiale.
Il contratto di locazione di immobili, sia ad uso abitativo che ad uso diverso, contenente “ab origine” l’indicazione del canone realmente pattuito (e, dunque, in assenza di qualsivoglia fenomeno simulatorio), ove non registrato nei termini di legge, è nullo ai sensi dell’art. 1, comma 346, della l. n. 311 del 2004, ma, in caso di tardiva registrazione, da ritenersi consentita in base alle norme tributarie, può comunque produrre i suoi effetti con decorrenza “ex tunc”, atteso che il riconoscimento di una sanatoria “per adempimento” è coerente con l’introduzione nell’ordinamento di una nullità (funzionale) “per inadempimento” all’obbligo di registrazione. A confermarlo è la Cassazione con sentenza 20 dicembre 2019, n. 34156.
In caso di mediazione obbligatoria o delegata, la parte può parteciparvi a mezzo del proprio avvocato, il quale, però, dovrà essere dotato di una procura speciale di carattere sostanziale, cioè diversa ed aggiuntiva rispetto alla procura alle liti ricevuta ai sensi dell’art. 83 c.p.c.; in difetto, deve ritenersi che il litigante abbia pretermesso la procedura conciliativa senza giustificato motivo, con la conseguenza che le domande giudiziali dallo stesso proposto dovranno essere dichiarate improcedibili. È quanto si legge nella sentenza del Tribunale di Verona del 26 novembre 2019.
La sentenza del Tribunale per i minorenni di Caltanissetta del 28 ottobre 2019 n. 78, tratta della fattispecie incriminatrice della rissa e dedica spazio all’istituto della irrilevanza del fatto di cui all’art. 27 D.P.R. 488/1988, limitandone l’ambito oggettivo all’ipotesi di cui al primo comma, nel caso di mancata derivazione causale di lesioni o morte, contestualmente ampliandone alla fase dibattimentale l’applicabilità processuale.
Pronunciandosi su un caso “russo” in cui si discuteva della legittimità della decisione delle autorità giudiziarie di disporre l’espulsione di un cittadino polacco, di madre russa, con divieto di far rientro in Russia per la durata di otto anni, in quanto ritenuto pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica, avendo riportato una condanna per il reato di lesioni personali volontarie, la Corte di Strasburgo ha escluso, sebbene a maggioranza (4 voti a 3), che il provvedimento avesse violato l’art. 8 della Convenzione EDU. La Corte (sentenza 17 dicembre 2019 n. 2967/12) ha rilevato in particolare che il divieto di rientro per una durata così lunga era giustificato dalla gravità del reato commesso, nè trovava ostacoli nel fatto che l’espulso avesse la propria madre in Russia e che pertanto per un periodo così lungo non avrebbe potuto vederla, in quanto non si trattava di un minore ma di un adulto maggiorenne (all’epoca dell’espulsione trentunenne), non rilevando il fatto che egli fosse cresciuto in Russia e lì avesse studiato a lungo. I legami con la famiglia di origine, nella specie con la madre, non potevano infatti ritenersi così “forti” da potersi ritenere violato il diritto alla vita familiare di cui all’art. 8 della Convenzione EDU. Le autorità giudiziarie, del resto, avevano valutato tutti gli aspetti e, per la Corte EDU, avevano assicurato il giusto equilibrio tra i contrapposti interessi in gioco.
Il giudice deve applicare la tabella elaborata dall’osservatorio presso il Tribunale di Milano vigente al momento della liquidazione, pur non sussistendo un obbligo di riconvocazione qualora tra la data della camera di consiglio e quello della pubblicazione della sentenza sia resa pubblica una nuova versione delle dette Tabelle. È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione del 19 dicembre 2019, n. 33770.
Viene impugnata, senza successo, una sentenza del Giudice di Pace, che aveva condannato una compagnia aerea a risarcire un passeggero per i danni patrimoniali conseguiti alla cancellazione di un volo. Il passeggero pretendeva anche i danni morali connessi all’impossibilità di partecipare al funerale del padre, ma la domanda viene respinta dal Tribunale di Busto Arsizio con sentenza 23 ottobre 2019, n. 1511.
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