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In tema di guida in stato di ebbrezza, allorquando l’alcoltest risulti positivo, costituisce onere della pubblica accusa fornire la prova del regolare funzionamento dell’etilometro, della sua omologazione e della sua sottoposizione a revisione. Dopo le numerose novità legislative recate in materia di circolazione stradale nel mese di dicembre 2018 (1) – tutte contenute nel “Codice della Strada per l’udienza” – e la famosa sentenza n. 88 del 17/4/2019 della Corte costituzionale, che ha dichiarato la parziale illegittimità dell’art. 222 C.d.S (2), si ritiene di dare atto della recente sentenza n. 38618, depositata il 19/9/2019 dalla IV sezione penale, con cui la Suprema Corte ha ritenuto di modificare il proprio tradizionale orientamento.
 
Ha fatto scalpore la notizia relativa al versamento da parte di IKEA di un risarcimento di 46 milioni di dollari ai genitori di un bambino deceduto dopo che il mobile prodotto dall’azienda svedese lo ha travolto, uccidendolo. Tuttavia, non si tratta di un precedente isolato, né a carico dell’azienda, né per il panorama giuridico americano.
È inammissibile il regolamento di competenza proposto avverso il decreto emesso dal magistrato designato dal presidente della corte d’appello, trattandosi di provvedimento contro il quale può essere proposta l’opposizione al collegio di cui all’art. 5 ter della legge 4 marzo 2001, n. 89. A ricordarlo è la Cassazione con ordinanza 3 gennaio 2020, n. 11.
Il D.L. n. 161/2019, imprevedibilmente comparso sulla Gazzetta ufficiale dell’ultimo dell’anno, ha sostanzialmente abrogato la “riforma Orlando” in materia di intercettazioni. E questo non può fare che piacere a chi, come me, non ha esitato a definire tale provvedimento la peggior legge, dopo le leggi razziali del 1938. Tuttavia, resta l’amara constatazione che le molteplici riforme che negli ultimi anni hanno riguardato la giustizia penale si sono caratterizzate per l’estrema incertezza e variabilità delle scelte politiche, evidente conseguenza della attuale instabilità politica. Assistiamo, infatti, a riforme e controriforme che stravolgono il sistema penale e processuale, talvolta a “leggi-bandiera”, come l’abolizione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado, che serve soltanto a tranquillizzare l’elettorato ma anziché accelerare il corso del processo lo rendono infinito, talaltra a modifiche, anche profonde, degli istituti penali o processuali approntate con leggi delega, la cui attuazione è regolarmente rinviata, con differimenti e proroghe di efficacia normativa reiterate per anni. Così è successo per la riforma in materia di intercettazioni, ora rinviata per la quarta volta al 1° marzo 2020 e intanto “rattoppata” con un imprevedibile decreto-legge, che “sdogana” definitivamente il virus trojan e pone il pubblico ministero al centro delle decisioni, anziché riservare tale ruolo al giudice per le indagini preliminari, che per sua natura è l’organo garante della legittimità delle indagini preliminari e quindi dovrebbe essere anche il “giudice delle intercettazioni”.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna inflitta in primo grado ad un medico, cui era stato addebitato il reato di cui all’art. 593-bis c.p. per aver colposamente provocato l’interruzione della gravidanza di una sua paziente, la Corte di Cassazione (sentenza 20 dicembre 2019, n. 51479) – nell’accogliere la tesi della difesa secondo cui non sarebbe stato certo il nesso causale tra la condotta omissiva dell’imputato e l’evento abortivo – ha diversamente ribadito che compito del giudice di merito è quello di indicare le ragioni per le quali – avuto riguardo ai dati fattuali emersi nel dibattimento – si attribuisca alla condotta colposa del medico (nella specie, la mancata prescrizione del test antirosolia) una significativa incidenza sulla scelta abortiva, tale da far ritenere la sussistenza del nesso causale tra omissione e l’aborto medesimo.
Al procuratore antistatario, che ha richiesto due copie autentiche con formula esecutiva del decreto ingiuntivo non opposto, una per la parte assistita e l’altra in proprio, la cancelleria ha opposto il rifiuto alla seconda – Previo ricorso dell’avvocato ai sensi dell’art. 745 c.p.c., rilevato il carattere ingiustificato della decisione, viene ordinato alla cancelleria adita di provvedere immediatamente a quanto richiesto. È quanto deciso dal Tribunale di Benevento 4 dicembre 2019, n. 3158.
L’autorità del giudicato copre sia il dedotto sia il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, seppure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell’accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione (giudicato implicito). È quanto si legge nell’ordinanza n. 16 del 3 gennaio 2020 della Cassazione.
In tema di omissione di lavori in costruzioni che minacciano rovina negli edifici condominiali, nel caso di mancata formazione della volontà assembleare e di omesso stanziamento di fondi necessari per porre rimedio al degrado che dà luogo al pericolo non può ipotizzarsi la responsabilità per il reato di cui all’art. 677 c.p. a carico dell’amministratore del condominio per non aver attuato interventi che non erano in suo materiale potere, ricadendo in siffatta situazione su ogni singolo proprietario l’obbligo giuridico di rimuovere la situazione pericolosa, indipendentemente dall’attribuibilità al medesimo dell’origine della stessa (Cassazione penale, sezione I, 12 dicembre 2019, n. 50366).
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la ordinanza con cui la Corte d’appello aveva dichiarato la sussistenza delle condizioni per l’estradizione allo Stato della Georgia di un cittadino georgiano, ricercato per essere sottoposto a procedimento penale per i reati di maltrattamenti in famiglia, trattamento illecito di dati personali, nonchè per l’esecuzione di una sentenza di condanna definitiva per il reato di rapina e sequestro di persona, tutti asseritamente commessi ai danni della propria ex moglie, Procuratore della Repubblica presso la città georgiana di Tblisi, la Corte di Cassazione (sentenza 12 dicembre 2019, n. 50419) – nell’accogliere la tesi della difesa, secondo cui la richiesta di consegna era strumentale e legata a motivi persecutori politici e alle ritorsioni della ex moglie dell’estradando, personaggio influente e sospetto – ha invece rilevato che, risultando da fonti internazionali particolarmente qualificate le gravi carenze che hanno afflitto il sistema giudiziario dello Stato della Georgia, quanto ad imparzialità ed indipendenza, essendo state registrate interferenze di tipo politico, ove la prospettazione del rischio di un processo persecutorio è stata in qualche modo suffragata dall’interessato con elementi specifici ed idonei ad avvalorare la tesi difensiva, impone alla Corte d’appello, chiamata a valutare la richiesta di consegna estradizionale, un approfondito accertamento del c.d. fumus persecutionis, con obbligo di far ricorso alle informazioni od agli accertamenti previsti dall’art. 704 c.p.p., comma 2.
Con la sentenza n. 30555 del 22 novembre 2019, la Corte di cassazione, dopo aver riscontrato la nullità di un contratto di compravendita di immobile da costruire per violazione dell’art. 2 D. Lgs. 122/2005, ha tuttavia riconosciuto l’abuso di diritto da parte del ricorrente – promissario acquirente – il quale ha agito pur mancando la sussistenza dell’interesse protetto dalla norma in questione.
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