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In caso di azione giudiziale dell’amministratore del condominio per il recupero della quota di spese di competenza di una unità immobiliare di proprietà esclusiva, è passivamente legittimato il vero proprietario di detta unità e non anche chi possa apparire tale, difettando, nei rapporti fra condominio, che è un ente di gestione, ed i singoli partecipanti ad esso, le condizioni per l’operatività del principio dell’apparenza del diritto. La conferma arriva dalla Cassazione civile con ordinanza 15 gennaio 2020, n. 724.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui il giudice di appello aveva confermato la condanna inflitta in primo grado ad un imputato per il reato di detenzione illecita a fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina (droga pesante) e del tipo hashish e marijuana (droghe leggere), escludendo che il fatto potesse essere inquadrato nella ipotesi della c.d. lieve entità, prevista dal co. 5 dell’art. 73, TU Stup., la Corte di Cassazione (sentenza 7 gennaio 2020, n. 114) – nell’accogliere la tesi difensiva secondo cui la motivazione della Corte d’appello era censurabile quanto alla detenzione delle sostanze stupefacenti diverse dalla cocaina, tenuto conto della loro modestissima quantità – ha affermato che sebbene l’esito più comune, nel caso di contestuale detenzione di sostanze stupefacenti di diversa qualità, conduca in concreto ad una valutazione unitaria del fatto, non è in astratto da escludersi l’ipotesi che tale valutazione possa portare in alcuni casi a scindere la qualificazione giuridica del fatto, inducendo il Giudice a riconoscere che una delle violazioni registrate debba essere ricondotta nell’ambito dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.
Ai fini dell’applicazione delle misure di prevenzione previste dall’art. 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401, la nozione di condotta violenta o di incitamento alla violenza commessa “in occasione” o “a causa” di manifestazioni sportive non implica una immediata connessione spaziale o temporale tra l’incontro sportivo e il comportamento, essendo sufficiente che il primo sia stato il pretesto o la ragione dell’azione, indipendentemente dal luogo o dal momento di quest’ultima.
Mentre l’art. 2729 c.c. consente di trarre da un fatto noto quello ignoto, non è consentito trarre da una presunzione un’ulteriore presunzione. (Nel caso di specie, il giudice di appello ha affermato che presumibilmente la macchia oleosa era stata la conseguenza del comportamento di una terza persona che trasportava buste di spazzatura e da ciò avrebbe tratto l’ulteriore conseguenza della prossimità temporale, che non avrebbe consentito al condominio di intervenire efficacemente, con ciò applicando una doppia presunzione non consentita dall’ordinamento).
La Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza del 27 settembre 2019, ha rigettato l’impugnazione di una deliberazione assembleare, fondata sulla lontananza del luogo di convocazione della riunione, giacché comunque coincidente con la residenza dalla maggioranza dei condomini.
La Procura della Repubblica di Bologna elabora “Linee guida” rivolte alle forze dell’ordine con lo scopo di fornire modelli di comportamento uniformi ed orientati a realizzare gli obiettivi della legge n. 69 del 2019 nell’avvicinare e prendere in carico i casi di violenza domestica e di genere.
In tema di reati contro l’amministrazione della giustizia, l’art. 384, c.p. che prevede la causa di non punibilità del “prossimo congiunto” per il reato di falsa testimonianza, costituisce norma di carattere penale ovvero sostanziale che ha trovato nelle previsioni recate dal D.lgs. n. 6 del 2017, art. 2, comma 1, lett. a) e, dunque, per i conviventi in forza di unione civile tra persone dello stesso sesso, una mera esplicazione. Ne consegue, pertanto, che la norma di garanzia a favore dei dichiaranti (ossia l’avviso previsto dall’art. 199, c.p.p.) nel caso di persone conviventi o che abbiano convissuto – la quale si applica limitatamente ai fatti verificatisi ovvero appresi durante la convivenza – è applicabile anche ai fatti antecedenti all’entrata in vigore della c.d. legge Cirinnà, anche se il rapporto di convivenza è a tale momento precedente (Cassazione penale, sezione VI, sentenza 17 dicembre 2019, n. 50993).
La sentenza resa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 11 dicembre 2019, che ritiene inidonea la personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale operata in primo grado dal giudice di pace adito dalla persona danneggiata in occasione di un sinistro stradale, offre lo spunto per analizzare i presupposti che consentono al giudice di liquidare una somma aggiuntiva rispetto all’importo risultante dall’applicazione dei parametri tabellari.
Secondo la Cassazione civile, sez. III, 8 gennaio 2020, n. 122, il principio di prevalenza probabilistica (ovvero del “più probabile che non”) implica la esclusione di circostanze alternative incompatibili con quella che si intende riconoscere come fattore causale esclusivo dell’evento dannoso
Di seguito il commento dell’avv. Stella, pubblicato su Il Corriere Giuridico n. 12/2019, Ipsoa, Milano.

Commento a prima lettura sulla nuova disciplina della azione inibitoria collettiva ex art. 840 sexiesdecies c.p.c., a legittimazione allargata, in effetti anzi latissima. Visibili gli sforzi del conditor per accrescere la effettività e così la temibilità e la deterrenza di codesta forma di tutela. Non nuova al nostro ordinamento, ma solo da oggi definita ex lege puramente di condanna, e fino a ieri tuttavia alquanto spuntata. Ora invece la effettività della nuova azione è presidiata e non poco incentivata a suon di astreintes senza tetto massimo. Comminabili senza previo vaglio di non manifesta iniquità, in deroga all’art. 614 bis c.p.c. e a favore dell’attore vittorioso. Vi sono poi sanzioni pecuniarie per la convenuta inottemperante agli ordini esibitori. Restano alcuni nodi dogmatici tuttora irrisolti – su tutti: oggetto del giudizio ed effetti del giudicato inibitorio nei giudizi individuali – che, tuttavia, proprio dall’allargamento della legittimazione attiva, oltre che dal divieto di cumulo con l’azione di classe, sembrerebbero potersi avviare a soluzione. V’è poi lo stravolgimento del rito, che diventa camerale, si sgrava da condizioni di procedibilità e da parentesi conciliative ante causam e vede il p.m. parte necessaria: altro indice del più elevato coefficiente pubblicistico ascritto a codesta azione, che rimane tuttavia pur sempre una azione privata, non tramutata in actio popularis.

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