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Ai fini dell’adozione di una misura cautelare è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato in ordine ai reati addebitatigli e gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dell’art. 192, 2° comma, c.p.p. Inoltre, va sottolineato che il ricorso per cassazione, il quale deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto.
Secondo la Cassazione, sentenza 20 gennaio 2020, n. 1082, tra i diritti che competono al consumatore, nel caso di difetto di conformità, sebbene il comma 2 dell’art 130 Cod. Consumo non annoveri il diritto al risarcimento del danno cagionato dall’inadempimento, ciò non significa che il consumatore che abbia ricevuto un bene non conforme al contratto non possa esercitare, nei confronti del professionista, delle pretese risarcitorie: il diritto al risarcimento del danno rientra, infatti, fra i “diritti” attribuiti al consumatore da “altre norme dell’ordinamento giuridico” italiano.
In tema di mediazione, al fine del riconoscimento del diritto del mediatore alla provvigione, l’affare deve ritenersi concluso quando tra le parti poste in relazione dal mediatore si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di essa ad aprire per la esecuzione specifica del negozio o per il risarcimento del danno. Ne consegue che la prestazione del mediatore ben può esaurirsi nel ritrovamento e nell’indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipula del negozio, sempre che la prestazione stessa possa legittimamente ritenersi conseguenza prossima o remota della sua opera, tale, cioè, che senza di essa, il negozio stesso non sarebbe stato concluso, secondo i principi della causalità adeguata. È quanto si legge nella sentenza del Tribunale di Firenze del 17 dicembre 2019 n. 3856.
Pronunciandosi su un caso “italiano” in cui si discuteva della legittimità della condanna per il reato di diffamazione, inflitta a due giornalisti del settimanale “Gente”, per aver pubblicato a distanza id 25 anni dalla morte, un articolo ritenuto diffamatorio riguardante le oscure vicende dell’assassinio del giornalista Walter Tobagi, avvenuto nel 1980, la Corte di Strasburgo ha ritenuto, all’unanimità (sentenza 16 gennaio 2020 n. 59347/11), che vi fosse stata la violazione dell’articolo 10 (liberà di espressione) della Convenzione EDU. Il caso riguardava la condanna per diffamazione di due soggetti, il giornalista ed il direttore editoriale del settimanale “Gente”, a seguito della pubblicazione di un articolo sull’omicidio nel 1980 del giornalista Walter Tobagi, assassinato da un gruppo terroristico vicino alle Brigate Rosse. Per quanto riguarda le notizie raccolte basate su interviste, la Corte EDU ha ribadito la sua precedente giurisprudenza, che impone la necessità di fare una distinzione tra le dichiarazioni del giornalista e quelle fatte da terzi e riportate in un articolo. Nel caso di specie, la Corte di Strasburgo ha rilevato che i giudici italiani non avevano differenziato tra le dichiarazioni del primo ricorrente e quelle rese da D.C., ossia la fonte delle dichiarazioni del giornalista, fonte che era stata citata nell’articolo. La Corte ha anche osservato che i due ricorrenti avevano prodotto un numero assai elevato di documenti e prove sostanziali dei fatti che consentivano di considerare la versione dei fatti, presentata nell’articolo, credibile e fondata su una solida base fattuale. La Corte EDU ha anche rilevato che le dichiarazioni “incriminate” erano relative ad eventi risalenti alla fine del 1979 e che l’articolo era stato pubblicato 25 anni più tardi, nel 2004. In conclusione, la Corte di Strasburgo ha ritenuto che i giudici italiani, accertando che le osservazioni di D.C. non erano veritiere ed erano contrarie alla “verità per come stabilita dai tribunali in ultima istanza”, non avevano fornito motivi pertinenti e sufficienti per valutare le informazioni fornite dai due ricorrenti.
La Corte costituzionale, con ordinanza 3/2020, dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 74, comma 1, d.lgs. n. 115 del 2002, laddove impone l’ammissione al gratuito patrocino della persona offesa, senza poter compiere alcun vaglio in ordine alla rilevanza penale dei fatti denunciati.
Il colpo di sonno che colpisce il vettore integra il caso fortuito solo nell’ipotesi in cui il conducente del mezzo fornisca la prova che si è trattato di un evento imprevedibile e inevitabile, ovvero che lo stesso abbia posto in essere tutte le misure idonee a evitare l’evento. Di contro, il vettore è responsabile a risarcire il mittente del valore del carico andato perduto. È quanto statuito dal Tribunale di Milano – sezione XII civile, nella recente sentenza, 27 giugno 2019, n. 6368.
Il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, avverso le decisioni in materia disciplinare del consiglio nazionale forense, è soggetto, in difetto di espressa previsione contraria, ai principi generali del codice del rito civile. È quanto si legge nella sentenza della Cassazione del 15 gennaio 2020, n. 412.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui il giudice di appello aveva confermato la condanna inflitta in primo grado ad un imputato per aver eseguito abusivamente lavori in zona paesaggisticamente vincolata, la Corte di Cassazione (sentenza 9 gennaio 2020, n. 370) – nel disattendere la tesi difensiva secondo cui era insussistente il reato contestato (art. 181, D. Lgs. n. 42/2004) per non essere le opere realizzate visibili all’esterno, trattandosi, in un caso, di una chiusura mediante vetrata nascosta da un muro più alto e, negli altri, di manufatti completamente interrati – ha invece ribadito che in tema di tutela delle aree sottoposte a vincolo, ai fini della configurabilità del reato paesaggistico, non assume alcun rilievo l’assenza di una possibile incidenza sul bene sotto l’aspetto attinente al suo mero valore estetico, dovendosi invece tener conto del rilievo attribuito dal legislatore alla interazione tra elementi ambientali ed antropici che caratterizza il paesaggio nella più ampia accezione ricavabile dalla disciplina di settore, con la conseguenza che anche interventi non esternamente visibili, quali quelli interrati, possono determinare una alterazione dell’originario assetto dei luoghi suscettibile di valutazione in sede penale.
Nel caso sottoposto all’esame della II sezione della Corte di cassazione gli imputati erano stati condannati per il reato di tentata estorsione aggravata dall’uso del metodo mafioso, in relazione al fatto che avessero minacciato le persone offese al fine di ottenere l’immediato adempimento di una obbligazione, senza attendere l’esito della causa civile pendente (con la minaccia che ove non avessero ottemperato “qualcuno si sarebbe fatto male”). La Corte, con ordinanza del 16 dicembre 2019 n. 50696, ha deciso di rimettere la questione alle Sezioni Unite affinchè decida se trattasi di estorsione ovvero di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
Si può avere un rapporto di associazione professionale atipica fra avvocati solo se vi è un fondo comune e se tutti gli avvocati contribuiscono alle spese di gestione e partecipano al rischio d’impresa. E quanto si legge nell’ordinanza n. 34538 del 27 dicembre 2019 della Cassazione.
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