Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione aveva rigettato l’istanza proposta dal condannato, volta ad ottenere la revoca della sentenza, emessa nei suoi confronti, in ordine al delitto di cui all’art. 646 c.p., la Corte di Cassazione (sentenza 16 gennaio 2020, n. 1628) – nel disattendere la tesi difensiva secondo cui, attesa la natura anche sostanziale della querela, doveva trovare applicazione l’art. 2, co. 2, c.p., con la conseguente esclusione della fattispecie di reato e revoca della sentenza di condanna – ha invece affermato che l’applicazione retroattiva delle disposizioni favorevoli all’imputato anche in tema di sostituzione del regime di procedibilità di ufficio con quello di procedibilità a querela, è consentita solo in relazione ai rapporti processuali pendenti in sede di cognizione per reati commessi in data antecedente, ma non è validamente riferibile alla fase di esecuzione.
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In costanza di sospensione, non può essere compiuto alcun atto del processo, ivi compreso il compimento di atti diretti a disporne l’eventuale interruzione. A confermarlo è la Cassazione con ordinanza 24 gennaio 2020, n. 1580.
In tema di normativa sui rifiuti, il titolare del fondo che non ricopre una posizione di garanzia può comunque rispondere a titolo di concorso del reato di realizzazione di discarica abusiva di cui all’art. 256, c. 3, d.lgs. 152/2006 nel caso in cui sia consapevole di collaborare con il proprio contegno omissivo al fatto illecito altrui. È quanto stabilito dalla Cassazione penale, sezione III, sentenza 13 gennaio 2020, n. 847.
Con decreto del Ministero dell’interno del 22 novembre 2019, sono stati stabiliti gli importi dell’indennizzo riconoscibile alle vittime dei reati intenzionali violenti; il decreto è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 23 gennaio 2020, n. 18.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione aveva revocato la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità inflitta per il reato di guida in stato di ebbrezza, non essendosi presentato l’imputato presso l’ente per la prestazione della predetta sanzione sostituiva, la Corte di Cassazione (sentenza 14 gennaio 2020, n. 10669) – nell’accogliere la tesi difensiva secondo cui spetta al PM dare l’abbrivio alla relativa procedura, non essendo configurabile alcun onere in capo alla parte privata – ha affermato che spetta alla Procura della Repubblica mettere in esecuzione la sentenza di condanna, comunicando formalmente l’avvio della relativa procedura sia al condannato, sia, anche con il coinvolgimento dell’Ufficio d’esecuzione penale esterna, all’ente designato per lo svolgimento dell’attività di pubblica utilità, invitando quest’ultimo a predisporre (o confermare) tutti gli adempimenti necessari all’avvio della prestazione, onde consentire al condannato di poter svolgere effettivamente i lavori di pubblica utilità, adempimenti tra i quali va ricompreso anche quello relativo alla comunicazione, eventualmente attraverso il coinvolgimento dell’Ufficio d’esecuzione penale esterna, del termine entro il quale il condannato deve presentarsi presso la sede di lavoro individuata al fine di dare inizio all’esecuzione della pena sostitutiva.
Secondo la Cassazione, ordinanza 21 gennaio 2020, n. 1169, in tema di responsabilità professionale dell’avvocato per omesso svolgimento di un’attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell’evidenza o del «più probabile che non», si applica non solo all’accertamento del nesso di causalità fra l’omissione e l’evento di danno, ma anche all’accertamento del nesso tra quest’ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili.
L’analisi dei temi affrontati dalle dieci sentenze depositate in data 11 novembre 2019, con le quali la Cassazione ha fatto il punto in ordine alla responsabilità sanitaria e alle tecniche risarcitorie in caso di menomazione della salute, si apre con la questione dell’efficacia temporale delle norme di legge che nel corrente decennio hanno, da un lato, proposto una specifica qualificazione della responsabilità del sanitario e, dall’altro, introdotto il sistema tabellare, importandolo dal settore dell’assicurazione rca, per la quantificazione dei danni non patrimoniali da malpractice medica. Viene inoltre esaminata, con riferimento al regime anteriore alle innovazioni legislative in punto di rivalsa, la problematica del riparto di responsabilità tra il sanitario e la struttura che si è avvalsa della sua prestazione.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la ordinanza con cui la Corte d’appello aveva dichiarato l’inammissibilità di un atto di appello proposto avverso una sentenza di primo grado, ritenendo applicabile la c.d. riforma “Orlando” del 2017 anche agli appelli depositati prima della sua entrata in vigore, la Corte di Cassazione (sentenza 13 gennaio 2020, n. 843) – nell’accogliere la tesi difensiva secondo cui erroneamente la Corte d’appello aveva ritenuto applicabile retroattivamente la riforma delle impugnazioni introdotta con la legge n. 103 del 2017 – ha affermato che, ai fini dell’applicabilità dell’art. 581, lett. d), c.p.p. – inserito dall’art. 1, comma 55 della legge 23 giugno n. 103 del 2017 ed in base al quale “l’impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso, con l’enunciazione specifica, a pena di inammissibilità…. d) dei motivi, con l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta” – deve farsi riferimento, in assenza di una disciplina transitoria, alla data di presentazione dell’atto di appello, che costituisce il momento in cui matura l’aspettativa dell’appellante alla valutazione di ammissibilità dell’impugnazione, sicché la nuova disciplina è inapplicabile agli appelli presentati prima della sua entrata in vigore.
Integra il reato di violenza sessuale il bacio sulla guancia, anche nel corso di un rapporto sessuale a pagamento, qualora tale modalità di esecuzione del rapporto fuoriesca dalle attività a cui la donna ha prestato il consenso, potendo ritenersi che tale condotta incida sulla libertà sessuale della vittima. È quanto stabilito dalla Cassazione penale con sentenza n. 2201 del 21 gennaio 2020.
In tema di protezione internazionale dello straniero, anche gli atti di vendetta e ritorsione minacciati o posti in essere da membri di un gruppo familiare che si ritiene leso nel proprio onore a causa di una relazione esistente o esistita con un membro della famiglia, sono riconducibili all’ambito dei trattamenti inumani o degradanti considerati nell’art. 14 lett. b) del d.lgs. n. 251/2007, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria. A ricordarlo è la Cassazione con ordinanza 22 gennaio 2020, n. 1343.
