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A due anni dall’entrata in vigore della legge n. 219/2017 in materia di consenso informato e istitutiva della DAT è entrato in vigore il Regolamento concernente le modalità di raccolta delle DAT nella Banca dati nazionale istituita presso il Ministero della Salute con la Legge di Bilancio 2018 (art. 1 comma l. 205/2017) di cui ci si propone di evidenziarne i tratti fondamentali.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la ordinanza con cui la Corte d’appello aveva dichiarato la sussistenza delle condizioni per l’estradizione di una cittadina albanese, oggetto di richiesta da parte delle autorità del suo Paese, in funzione dell’esecuzione della sentenza definitiva di condanna emessa per il reato di “falsa denuncia”, corrispondente alla fattispecie prevista e punita dall’art. 368 c.p., la Corte di Cassazione (sentenza 16 gennaio 2020, n. 1677)– nel disattendere la tesi difensiva secondo cui erroneamente la Corte d’appello aveva escluso la portata generale del divieto di estradizione che deve essere riconosciuto ad ogni madre con prole di età inferiore a tre anni – ha invece affermato che il divieto esplicitamente contemplato dall’art. 18, lett. s) della l. n. 69/2005 ova il proprio esclusivo campo di applicazione nell’ambito della procedura inerente al mandato d’arresto europeo, non essendo tale divieto estensibile anche alla procedura estradizionale di cittadini di paese non facenti parte dell’U.E., risultando peraltro legittimato il differente regime giuridico applicabile, ove la procedura di estradizione sia attivata dal Governo di uno Stato non facente parte dell’Unione europea, senza che per ciò possa fondatamente ipotizzarsi alcun contrasto con la Carta costituzionale.
La Suprema Corte di cassazione (sentenza 13 gennaio 2020, n. 844) torna sulla tematica della nozione di abuso edilizio e sulla possibilità di sospendere e/o revocare l’ordine di demolizione del manufatto (totalmente o parzialmente) abusivo, affermandone la possibilità solo in caso di abuso edilizio di necessità. La possibilità o meno di accordare rilievo al diritto di abitazione a fronte della soccombenza dell’interesse pubblico all’osservanza della normativa in materia edilizia deve fondarsi, infatti, su di un giudizio di proporzionalità tra i due diritti, da effettuarsi non già in termini astratti, bensì valorizzando tutte le singole circostanze in cui è venuto articolandosi il caso concreto. In altri termini, non esiste un diritto assoluto di abitazione, laddove legittima risulta la sanzione ripristinatoria della demolizione di un manufatto abusivo, in ragione del diritto della collettività a rimuovere la lesione di un bene o interesse costituzionalmente tutelato e a ripristinare l’equilibrio urbanistico-edilizio. I Giudici della nomofilachia specificano, inoltre, che per stabilire la natura parziale o totale della difformità fra quanto eseguito e quanto assentito deve farsi riferimento esclusivamente al corpus delle opere oggetto di attuale intervento; con l’ovvio corollario che non integra certamente un’ipotesi di parziale difformità, costituendo, viceversa, un intervento in assenza di permesso, la realizzazione di un manufatto del tutto nuovo, ancorché esso sia innestato su di una preesistente struttura di per sé conforme agli strumenti ed alle prescrizioni urbanistiche.
Con sentenza del 12 dicembre 2019 la Corte di appello di Napoli si occupa dei rimedi esperibili ai sensi dell’art. 1385 c.c. con riferimento alla disciplina della caparra confirmatoria e dei relativi effetti discendenti in caso di dichiarazione di risoluzione del contratto assistito dalla citata forma di caparra all’atto della sua conclusione.
La disposizione contenuta nell’art. 91 D.PR, 115/2002 – secondo cui l’ammissione al patrocinio è esclusa “se il richiedente è assistito da più di un difensore; in ogni caso gli effetti dell’ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio è stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia – vale non solo per il processo penale, ma, essendo espressione di un principio generale, per tutti i processi. A stabilirlo è la Cassazione con sentenza 27 gennaio .2020, n. 1736.
I messaggi WhatsApp e gli sms conservati nella memoria di un cellulare sono considerati documenti ai sensi dell’art. 234 c.p.p. I testi delle conversazioni e dei messaggi possono essere legittimamente acquisiti ed utilizzabili ai fini del giudizio se ottenuti mediante riproduzione fotografica a cura degli inquirenti. L’acquisizione di tali testi non soggiace alle regole applicate per la corrispondenza e per le intercettazioni telefoniche (Cassazione penale, sezione VI, sentenza 17 gennaio 2020, n. 1822).
In tema di reati a tutela dell’igiene degli alimenti, la normativa non prevede alcuna revisione di analisi non essendo essa assolutamente possibile con riferimento ad alimenti deteriorabili, bensì una ripetizione “garantita” di analisi effettuate inizialmente a solo fine conoscitivo, da espletare ovviamente a breve distanza di tempo da queste, su una seconda quota dello stesso campione (Cassazione penale, sezione III, sentenza 15 gennaio 2020, n. 1434).
L’alterazione richiesta per l’integrazione del reato di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, previsto dall’art. 187 cod. strada, esige l’accertamento di uno stato di coscienza semplicemente modificato dall’assunzione delle predette sostanze, che non coincide necessariamente con una condizione di intossicazione. A confermarlo è la Cassazione civile con sentenza 17 gennaio 2020, n. 1732.
La disposizione della legge Balduzzi che ha introdotto le modalità di calcolo del danno alla integrità psico-fisica a seguito di interventi di malpractice medica non riguarda aspetti sostanziali e strutturali della fattispecie legale della responsabilità dei medici e delle strutture sanitarie, in quanto essa non modifica dei precedenti criteri previsti da una legge antecedente. Pertanto, tale norma deve essere applicata dal giudice per liquidare i danni anche quando l’evento di malpractice medica e i conseguenti danni si sono verificati prima dell’entrata in vigore della legge Balduzzi. È quanto si legge nella sentenza della Cassazione del 21 gennaio 2020, n. 1157.
La sentenza della Suprema Corte in disamina tratta della necessità, per superare la prima sentenza liberatoria, di una dimostrazione puntuale della insostenibilità sul piano logico-giuridico quantomeno degli argomenti più rilevanti della sentenza oggetto di riforma in appello. E tale motivazione ‘dimostrativa’ non può non passare attraverso una rinnovazione istruttoria delle prove dichiarative ‘decisive’ per il giudizio (Cassazione penale, sentenza 10 gennaio 2020, n. 601).
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