La disposizione della legge Balduzzi che ha introdotto le modalità di calcolo del danno alla integrità psico-fisica a seguito di interventi di malpractice medica non riguarda aspetti sostanziali e strutturali della fattispecie legale della responsabilità dei medici e delle strutture sanitarie, in quanto essa non modifica dei precedenti criteri previsti da una legge antecedente. Pertanto, tale norma deve essere applicata dal giudice per liquidare i danni anche quando l’evento di malpractice medica e i conseguenti danni si sono verificati prima dell’entrata in vigore della legge Balduzzi. È quanto si legge nella sentenza della Cassazione del 21 gennaio 2020, n. 1157.
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