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È questione di massima importanza quella relativa ai rapporti tra l’istituto del patrocinio a spese dello Stato e quello della distrazione delle stesse in favore del difensore anticipatario, attesa l’esistenza in seno alla giurisprudenza di legittimità di due contrapposti orientamenti: l’uno, maggioritario, che depone per la rinuncia implicita al patrocinio a spese dello Stato in caso di richiesta di distrazione; l’altro, seguito prevalentemente dalla cassazione penale, che afferma sì l’incompatibilità tra patrocinio statale e distrazione delle spese, risolvendola però in favore del mantenimento del patrocinio. Con questa motivazione, la Cassazione rimette, con ordinanza interlocutoria 29 gennaio 2020, n. 1988, la questione alle Sezioni Unite.
Il Tribunale di Verona rigetta l’eccezione di improcedibilità della domanda giudiziale che parte convenuta aveva sollevato per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, in uno dei casi disciplinati all’art. 3 del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, rilevando come la normativa domestica in materia contrasti con quella comunitaria e debba, pertanto, essere disapplicata dal giudice interno.
Con un’importante decisione della Prima Sezione (20 gennaio 2020, n. 2453), la Cassazione ha ribadito un principio di diritto, già espresso in precedenti pronunce della stessa sezione, per cui, in tema di affidamento in prova al servizio sociale, non può essere motivo di rigetto da parte del tribunale di sorveglianza la sola assenza di lavoro, stante la sussistenza di tutti gli altri requisiti di legge, tra cui anche un’attività costante di volontariato.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello, in sede di rinvio disposto dalla Cassazione, aveva confermato il giudizio di condanna ai soli effetti civili espresso nei confronti di un soggetto, tecnico manutentore di una caldaia difettosa, le cui emissioni di monossido di carbonio avevano provocato la morte del proprietario di un appartamento che era rimasto intossicato, la Corte di Cassazione (sentenza 22 gennaio 2020, n. 2281) – nel disattendere la tesi difensiva secondo cui la sentenza era errata, non avendo i giudici di appello verificato se, in presenza di un valore di monossido di carbonio all’interno della canna fumaria non superiore ai limiti di legge, l’evento si sarebbe ugualmente verificato – ha, diversamente, affermato che la condotta omissiva, negligente, del manutentore, consistita nell’omettere di segnalare un valore di emissioni pericoloso, si era inserita nella catena causale che aveva determinato, in contemporanea presenza del funzionamento del camino, la morte.
Secondo il Tribunale di Lecce , sentenza 16 gennaio 2020, n. 88, nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall’art. 2054 cod. civ. ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro.
Il danno non patrimoniale consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa dall’altrui illecito, può essere dimostrato ricorrendo alla prova presuntiva, tipicamente integrata dalla gravità di lesioni, quali la perdita di un arto inferiore, in uno alla convivenza familiare strettissima propria del rapporto filiale. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. VI – 3, ordinanza 24 gennaio 2020, n. 1640.
Di seguito l’articolo del Prof. Basile, pubblicato su Giurisprudenza italiana supplemento al n. 12/2019, Utet giuridica, Torino.
L’intelligenza artificiale è già presente in molti aspetti della nostra vita quotidiana e presto ce la ritroveremo dappertutto e, ovviamente, anche in ambiti che hanno immediata rilevanza per il diritto penale. Occorre, quindi, avviare urgentemente la riflessione circa le possibili ipotesi di coinvolgimento – come strumento, come autore, o come vittima – di un sistema di intelligenza artificiale nella commissione di un reato, giacché la frase di buon senso, comunemente accettata, secondo la quale ‘i computer fanno solo quello che sono programmati a fare’ ormai non è più vera.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui il Tribunale aveva dichiarato un soggetto colpevole del reato di rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale (art. 651, c.p.), la Corte di Cassazione (sentenza 20 gennaio 2020, n. 2021) – nell’accogliere la tesi difensiva secondo cui, in realtà, l’imputato avrebbe omesso di esibire il proprio documento d’identità, contegno che non integra la contravvenzione in esame – ha ribadito che l’omessa esibizione del documento di identità integra, ricorrendone le condizioni, gli estremi del reato di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 4, ed all’art. 294 del relativo regolamento, non già il reato previsto dall’art. 651 c.p., che sanziona invece il rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale.
Commette sia il reato di stalking che quello di violenza privata aggravata colui che impedisce ai vicini di entrare nel proprio garage e, così facendo, ingenera ansia costringendoli a cambiare le loro abitudini di vita. Si ricorda inoltre che, per la configurazione del reato di stalking non occorre, necessariamente, un accertamento medico legale ma risulta sufficiente dimostrare il cambio di abitudini della persona offesa. È quanto stabilito dalla Cassazione penale, Sezione V, sentenza 16 gennaio 2020, n. 1551.
Se è indubbio che il precetto fondato su un decreto ingiuntivo non opposto e privo dell’indicazione della data di notifica di quest’ultimo, sia nullo, è altresì vero come non possa escludersi che, avuto riguardo alle particolarità della fattispecie concreta, nello specifico e concreto caso, tale omissione possa non avere ingenerato alcun equivoco od incertezza nel debitore (ad esempio, perché non esistevano altri rapporti di dare-avere tra questi ed il suo creditore; oppure perché il credito era in altro modo indicato nel precetto senza possibilità di incertezze).
