Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui il Tribunale aveva dichiarato un soggetto colpevole del reato di rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale (art. 651, c.p.), la Corte di Cassazione (sentenza 20 gennaio 2020, n. 2021) – nell’accogliere la tesi difensiva secondo cui, in realtà, l’imputato avrebbe omesso di esibire il proprio documento d’identità, contegno che non integra la contravvenzione in esame – ha ribadito che l’omessa esibizione del documento di identità integra, ricorrendone le condizioni, gli estremi del reato di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 4, ed all’art. 294 del relativo regolamento, non già il reato previsto dall’art. 651 c.p., che sanziona invece il rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale.
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