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Non è applicabile al rapporto tra avvocato e cliente la normativa del mandato, ma quella che disciplina le prestazioni d’opera intellettuale. In particolare, va ritenuto applicabile l’art 2237 c.c., relativo al recesso dal contratto di prestazione d’opera intellettuale, e non l’art 2227 c.c. dettato in tema di recesso dei contratti in generale, con conseguente diritto del professionista, in caso di recesso del cliente, al solo rimborso delle spese ed al compenso per l’opera svolta, ma non al mancato guadagno. È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione del 9 gennaio 2020 n. 185.
Il gestore di un esercizio “dimentica” di versare all’erario le somme incassate sui videogiochi ed il Tribunale lo condanna per peculato: i dubbi degli Ermellini e le opzioni possibili (Cass. pen., ord. 13 gennaio 2020, n. 997; decreto Primo Presidente Aggiunto del 28 gennaio 2020).
Pronunciandosi su un caso “italiano” in cui si discuteva della legittimità della decisione della Corte di cassazione che aveva dichiarato inammissibile un ricorso proposto da un soggetto, condannato per il reato di guida in stato di ebbrezza, la Corte europea dei diritti dell’uomo, seppure a maggioranza (6 voti favorevoli e 1 contrario), ha, da un lato, riscontrato la violazione dell’art. 6 (diritto all’equo processo) e, dall’altro, escluso invece la violazione dell’art. 7 (nulla poena sine lege) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Il caso riguardava un procedimento penale che aveva portato alla condanna del ricorrente per guida in stato di ebbrezza. Questi aveva sostenuto che la pena detentiva inflittagli era illegittima, in quanto frutto dell’applicazione di una normativa penale sopravvenuta al fatto, più sfavorevole. In particolare, si era lamentato del fatto che non gli erano state riconosciute le circostanze attenuanti generiche, conformemente alla legge vigente al momento dei fatti e successivamente modificata. Si era anche lamentato della mancanza di motivazione della sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione davanti alla quale aveva proposto ricorso. La Corte di Strasburgo ha ritenuto fondata tale seconda doglianza, rilevando che la Corte di cassazione aveva omesso di motivare la propria decisione, ossia non aveva esaminato il motivo di ricorso attinente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti. Ha tuttavia escluso che il ricorrente fosse stato sanzionato in base alla nuova legge penale, divenuta applicabile dopo i fatti (Corte europea diritti dell’uomo, sez. I, sentenza 6 febbraio 2020 n. 44221/14).
L’art. 1491 c.c. non postula una particolare competenza tecnica, né il ricorso all’opera di esperti, ma è circoscritto alla diligenza occorrente per rilevare i difetti di facile percezione da parte dell’uomo medio. È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione n. 2756 del 6 febbraio 2020.
Il Tribunale di Castrovillari, sentenza 15 gennaio 2020, chiamato a pronunciarsi in ordine ad una domanda di acquisto per usucapione della proprietà di un terreno, si sofferma sul tema dell’onere della prova ricordando che, chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l’altro, non solo del corpus, ma anche dell’animus.
Di seguito l’articolo del dott. De Santis, pubblicato su Studium Iuris n. 1/2020, Cedam, Padova.

Il 9 agosto 2019 è entrata in vigore la legge n. 69 del 2019, recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere» (c.d. “Codice rosso”). Il presente contributo analizza alcune delle modifiche normative apportate al codice penale, concentrando l’attenzione sulle nuove fattispecie di reato introdotte dagli artt. 583-quinquies e 612-ter c.p., onde formulare alcune considerazioni preliminari – da rivalutare anche alla luce dell’esperienza applicativa – circa la reale efficacia preventiva e repressiva della novella, destinata ad ingenerare anche alcuni dubbi di costituzionalità.

L’appropriazione indebita è reato istantaneo che si consuma con la prima condotta appropriativa, e cioè nel momento in cui l’agente compie un atto di dominio sulla cosa con la volontà espressa o implicita di tenere questa come propria. Cassazione penale, sezione II, sentenza 31 gennaio 2020, n. 4130 si sofferma sul problema dell’interversione del possesso quando l’agente è un amministratore condominiale.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna anche agli effetti civili inflitta ad una donna ed ai suoi due figli, per stalking e lesioni personali, reati commessi, nell’ambito di aspri contrasti condominiali, ai danni di alcuni condomini dello stabile, la Corte di Cassazione (sentenza 23 gennaio 2020, n. 2726) – nel disattendere la tesi difensiva secondo cui erroneamente i giudici di appello avrebbero ritenuto gli imputati colpevoli del reato di atti persecutori (art. 612-bis, c.p.), in base all’assunto per il quale intanto si potrebbe parlare di stalking in quanto vi sia uno sbilanciamento tra le parti – ha diversamente affermato che quand’anche le persone offese attuino anch’esse condotte etero aggressive nei confronti dello stalker, ciò non legittima sic et simpliciter l’esclusione del reato, ma impone solo un più accurato onere di motivazione in capo al giudice di merito.
Aveva iniziato con disposizioni formulate in modo impreciso e contenenti norme difficilmente inquadrabili nel sistema vigente. Ha proseguito promulgando leggi con enunciati confusi e recanti discipline irriducibili ad un’interpretazione ragionevole. Ora, con l’art. 41-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, inserito in sede di conversione dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, il legislatore italico ha dato vita ad un nuovo genere letterario: quello della «legislazione enigmistica».
L’art. 1443 c.c. — secondo cui, qualora il contratto è annullato per incapacità di uno dei contraenti, questi non è tenuto a restituire all’altro la prestazione ricevuta se non nei limiti in cui è stata rivolta a suo vantaggio — si applica anche nel caso in cui il contratto, anziché essere stato stipulato personalmente dall’incapace, sia stato stipulato, in suo nome, da chi lo rappresentava senza la prescritta autorizzazione.
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