Secondo la Cassazione, ordinanza 11 febbraio 2020, n. 3273, nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario comparare il comportamento di entrambe le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti ed abbia causato il comportamento della controparte, nonchè della conseguente alterazione del sinallagma.
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Il termine di 15 fissato per il deposito della domanda di mediazione delegata non è perentorio e può essere discrezionalmente differito dal giudice, anche sulla base di un’istanza soltanto implicita della parte. In ogni caso, qualora il procedimento di conciliazione sia stato effettivamente esperito, seppur in virtù di una domanda di mediazione tardivamente presentata, l’azione giudiziale non può mai essere dichiarata improcedibile. È quanto si legge nella sentenza della Corte d’Appello di Firenze del 13 gennaio 2020, n. 65.
In tema di reati doganali, l’art. 291 bis, comma 1, del d.P.R. n. 43 del 1973 trova applicazione, in forza dell’art. 62- quater, commi 1-bis e 7-bis, del D. Lgs. n. 504 del 1995, anche ai liquidi per sigarette elettroniche, secondo i criteri di equivalenza determinati sulla base di apposite procedure tecniche, con provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in forza dei quali 1 ml di prodotto liquido da inalazione corrisponde a 5,63 g convenzionali (Cass. pen., sentenza 28/1/2020, n. 3465).
La Corte costituzionale, con sentenza 11 febbraio 2020 n. 14, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 516 c.p.p. nella parte in cui, in seguito alla modifica dell’originaria imputazione, non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento la sospensione del procedimento con messa alla prova.
Costituisce illecito disciplinare, sanzionato con la sospensione dall’esercizio della professione per la durata di mesi tre, la condotta dell’avvocato, il quale non abbia partecipato a due udienze quale difensore di fiducia di distinti imputati, senza allegare alcun legittimo impedimento e senza nominare, altresì, un sostituto processuale. A confermarlo è la Cassazione con sentenza 4 febbraio 2020, n. 2506.
Una tra le sentenze rese dalla terza sezione civile in data 11 novembre 2019, e segnatamente la n. 28985, si occupa dei rimedi esperibili dal paziente, o dai suoi eredi, nei confronti del sanitario che sia intervenuto in assenza di una valida manifestazione di consenso informato, come pure della struttura sanitaria presso la quale egli opera. Individuate le due distinte di voci di pregiudizio non patrimoniale che possono scaturire da siffatta violazione, vale a dire il danno alla salute e quello da lesione del diritto all’autodeterminazione terapeutica, il Supremo Collegio delinea le ipotesi in cui ciascuna di esse risulta risarcibile.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la sentenza di condanna, inflitta in primo grado, ad un soggetto che si era fatto consegnare dalle persone offese una somma di denaro quale acconto per la locazione di una villa, mai consegnata nel termine pattuito né, tantomeno, aveva restituito gli importi ricevuti, la Corte di Cassazione (sentenza 29 gennaio 2020, n. 3790) – nel disattendere la tesi difensiva secondo cui nel caso di specie, versandosi nella fase di esecuzione e non della stipulazione del contratto, si era di fronte ad un mero illecito civile, trattandosi di mero inadempimento contrattuale – ha, diversamente, ribadito che la truffa contrattuale è configurabile non soltanto nella fase di conclusione del contratto, ma anche in quella della esecuzione allorché una delle parti, nel contesto di un rapporto lecito, induca in errore l’altra parte con artifizi e raggiri, conseguendo un ingiusto profitto con altrui danno.
Si rende responsabile della circostanza aggravante di cui all’art. 3 del d. l. n. 122 del 1993 non solo chi agisca all’esclusivo fine di manifestare o propagandare l’odio razziale, ma anche chi, riferendosi alle origini di un determinato soggetto, faccia comunque percepire all’esterno la sussistenza di opinioni e sentimenti di pregiudizio razziale, connotati da disprezzo nei confronti degli stranieri provenienti da determinate Nazioni (Trib. Mil. di Verona sez. II, sent. 24 dicembre 2019).
Cipro, Repubblica Ceca, Italia, Romania, Slovacchia e Spagna (oltre agli Ordini di Atene, Barcellona e Parigi) sono queste le località coinvolte nella terza edizione del Progetto Lawyerex. La domanda di partecipazione da compilare in tutti i campi entro il giorno 20 febbraio 2020.
L’errore di fatto che legittima l’impugnazione per revocazione ex art. 395 c.p.c. consiste in una falsa percezione della realtà, in un errore, cioè, obbiettivamente ed immediatamente rilevabile, e tale da aver indotto il giudice ad affermare l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti o dai documenti di causa, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo positivamente accertato in tali atti o documenti (sempre che tale fatto non abbia costituito un punto controverso sul quale sia intervenuta adeguata pronuncia); detto errore deve, pertanto, apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, e non può consistere, per converso, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali. A confermarlo è la Cassazione con ordinanza 7 febbraio 2020, n. 2884.
