Secondo la Cassazione, sentenza 19 febbraio 2020, n. 4202, deve ritenersi conforme al dato normativo costituito dall’art. 1917, comma 3 c.c. il rifiuto opposto dall’assicurazione alla richiesta di rimborso formulata dall’assicurato, nel caso in cui lo stesso assicurato abbia scelto di non avvalersi del patto di gestione della lite.
Articoli
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna inflitta in primo grado ad un imputato per aver rubato, entrando in un albergo chiuso al pubblico ma in cui erano in corso lavori di ristrutturazione, una somma di 5 euro, la Corte di Cassazione (sentenza 3 febbraio 2020, n. 4444) – nel disattendere la tesi difensiva secondo cui non era configurabile il reato di cui all’art. 624-bis, c.p., in quanto privata dimora è esclusivamente il luogo in cui si svolgono atti della vita privata, soggetto alle regole della privacy, laddove l’albergo, pur chiuso al pubblico, era aperto occasionalmente per lo svolgimento di lavori di manutenzione, osservando che, in ogni caso, la hall, in cui era stato perpetrato il furto, era accessibile a chiunque, indipendentemente dalla chiusura all’esterno della struttura – ha diversamente ribadito che ove l’azione furtiva venga posta in essere nella hall di un hotel chiuso per la stagione invernale e aperto temporaneamente per lo svolgimento di lavori di ristrutturazione, non sussistono i presupposti per la derubricazione della qualificazione giuridica del fatto in furto semplice, essendo stata l’introduzione della hall furtiva e non concomitante ad un’apertura dell’esercizio al pubblico.
La Corte costituzionale, con sentenza 14 febbraio 2020 n. 19, ha dichiarato l’illegittimità dell’art- 456, comma 2, c.p.p., nella parte in cui non prevede che il decreto che dispone il giudizio immediato contenga l’avviso della facoltà dell’imputato di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova.
In materia di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli l’art. 2054 c.c. esprime, in ciascuno dei commi che lo compongono, principi di carattere generale applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione comunque ricevano danni, e quindi anche ai trasportati, quale che sia il titolo del trasporto. A confermarlo è il Tribunale di Catania con sentenza 31 gennaio 2020, n. 423.
In tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell’opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l’impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all’opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della “diligentia quam in concreto”; rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori l’accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera al progetto, sia delle modalità dell’esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l’adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera senza difetti costruttivi. A stabilirlo è la Cassazione con ordinanza 17 febbraio 2020, n. 3855.
Con la sentenza n. 5788 del 13 febbraio 2020, le Sezioni unite penali della Corte hanno dato risposta al quesito Se, nel corso del giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria, a norma dell’art. 438, comma 5, c.p.p., o nel quale l’integrazione sia stata disposta dal giudice, a norma dell’art. 441, comma 5, dello stesso codice, sia possibile la modifica dell’imputazione, allorché il fatto risulti diverso o emerga una circostanza aggravante o un reato connesso, anche nel caso in cui i fatti oggetto della contestazione suppletiva già si desumessero dagli atti delle indagini preliminari e non siano collegati ai predetti esiti istruttori”.
Il Consiglio dei Ministri ha approvato, il 14 febbraio 2020, il disegno di legge recante deleghe al Governo per l’efficienza del procedimento penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti pendenti presso le Corti d’appello, che sulla scorta dei principi e criteri direttivi ivi contenuti, dovranno essere attuate entro un anno dall’entrata in vigore della legge. Si tratta di un provvedimento contenente 18 articoli, al cui interno trovano collocazioni disposizioni riguardanti modifiche al codice di procedura penale, al codice penale ed alla collegata legislazione speciale, e per la revisione del regime sanzionatorio delle contravvenzioni.
In tema di consulenza tecnica di ufficio, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, di sentire a chiarimenti il consulente sulla relazione già depositata ovvero di rinnovare, in parte o in “toto”, le indagini, sostituendo l’ausiliare del giudice. L’esercizio di tale potere non è sindacabile in sede di legittimità, ove ne sia stata data adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici. È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione del 14 febbraio 2020, n. 3850.
Nel caso in cui il giudizio venga definito, prima della decisione, con una conciliazione giudiziale o una transazione, va riconosciuto all’avvocato sia il compenso per la fase decisionale – non svoltasi – che un aumento del 25% di tale compenso. A chiarirlo è il Tribunale di Verona con ordinanza 9 gennaio 2020.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 15 dell’11 febbraio 2020, lancia un monito al legislatore, perché ponga rimedio alle incongruenze di disciplina che minano l’effettività della pena pecuniaria.
