Pronunciandosi su un caso “rumeno” in cui si discuteva della legittimità della decisione assunta dalla Corte di Cassazione che, nel ribaltare l’esito assolutorio del giudizio, aveva ritenuto colpevole la ricorrente del reato di contraffazione, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha escluso, all’unanimità, che vi fosse stata una violazione dell’articolo 6 (diritto ad un giusto processo) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. La Corte ha riscontrato in particolare che la Corte di cassazione, giudice di ultima istanza, aveva ritenuto la ricorrente colpevole del reato di contraffazione, annullando un’assoluzione di primo grado. La Corte di Cassazione aveva fatto affidamento su una perizia forense come prova cardine della responsabilità della ricorrente, senza risentire un teste chiave del processo. La Corte EDU (con sentenza 18 febbraio 2020, n. 1814/11) ha ritenuto che il diritto della ricorrente ad un processo equo non fosse stato violato: la Corte di Cassazione aveva correttamente ritenuto che la perizia forense fosse idonea a fondare la responsabilità della donna. Non vi era stata alcuna necessità di ascoltare di nuovo il testimone chiave, in particolare perché la credibilità della testimonianza non aveva costituito un punto di divergenza tra i due giudici che avevano esaminato il caso.
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Chiudendo il precedente contributo sul disegno di legge delega al Governo per la riforma del processo penale affermavo che il tema della riforma dei tempi processuali era accompagnato da altri strumenti sui quali erano necessari specifici approfondimenti.
Con ordinanza del 4 gennaio 2020 il Tribunale di La Spezia ha ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale in forza del quale, ai fini dell’utile esperimento dell’azione di manutenzione (art. 1170 c.c.), è necessario che la molestia presenti un apprezzabile e congruo contenuto di disturbo, tale da rendere oggettivamente impossibile, o più gravoso, il godimento materiale della cosa, con la conseguenza che ne restano escluse quelle condotte le quali, pur costituendo un’ingerenza, non risultino incompatibili con l’esercizio del possesso.
Secondo la Cassazione, ordinanza 21 febbraio 2020, n. 4595, la conclusione della prestazione, che l’art. 2957, comma 2, c.c. individua quale “dies a quo” del decorso del termine triennale di prescrizione delle competenze dovute agli avvocati, deve individuarsi nell’esaurimento dell’affare per il cui svolgimento fu conferito l’incarico, momento che coincide con la pubblicazione del provvedimento decisorio definitivo.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la ordinanza con cui la Corte d’appello aveva dichiarato inammissibile l’istanza di ricusazione presentata da quattro soggetti, tutti coimputati e difesi dal medesimo avvocato, nei confronti di uno dei componenti del collegio giudicante dinanzi al quale è in corso il processo a loro carico, la Corte di Cassazione (sentenza 5 febbraio 2020, n. 4954) – nel disattendere la tesi difensiva secondo cui la Corte d’appello aveva erroneamente ritenuto inapplicabile la causa di ricusazione inerente all’inimicizia tra il Giudice e le parti, nel caso in cui l’inimicizia riguardi invece il difensore degli imputati, sussistendo le medesime ragioni di pregiudizio, in considerazione dell’unicità della parte, tecnicamente rappresentata dal difensore – ha, infatti, ribadito che le posizioni interpersonali di inimicizia grave tra difensore e giudice (od un suo prossimo congiunto) non sono previste nel vigente sistema normativo quali possibili cause di ricusazione, posto che l’art. 36 lett. d), cui rinvia l’art. 37 c.p.p., limita espressamente i casi di astensione e, conseguentemente di ricusazione, per inimicizia grave ai soli rapporti fra giudice (o un suo prossimo congiunto) ed una delle parti private, senza possibilità di estensione analogica al difensore della parte privata, atteso che la norma fondamentale (l’art. 36, cui si riallaccia, in gran parte specularmente, l’art. 37) distingue espressamente il difensore e la parte privata, menzionando nelle lettere a), b), d), e) la parte privata quale titolare di posizione (sostanziale) obbligante il giudice all’astensione, e nelle sole lettere a) e b) il difensore quale portatore di posizione consimile.
Nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, num. 6, e 369, secondo comma, num. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività», fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato, comunque, preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
La Corte d’appello di Bari, con sentenza del 6 febbraio 2020, ha negato la sussistenza della responsabilità del condominio e dell’appaltatore dei lavori di ristrutturazione dell’edificio in relazione al furto commesso da ignoti in un appartamento.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna inflitta in primo grado ad un soggetto per avere coltivato piante di canapa indiana e detenuto 85 grammi di marijuana, la Corte di Cassazione (sentenza 4 febbraio 2020, n. 4666) – nel disattendere la tesi difensiva secondo cui i giudici avrebbero errato nel non aver riconosciuto la detenzione della sostanza per uso personale – ha, infatti, affermato che, a seguito della recente sentenza delle Sezioni Unite intervenuta in data 19 dicembre 2019, il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell’immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente. Devono però ritenersi escluse, in quanto non riconducibili all’ambito di applicazione della norma penale, le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica, che, per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell’ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all’uso personale del coltivatore.
Nel caso sottoposto all’esame della sesta sezione della corte di cassazione, i giudici di merito avevano respinto la eccezione di inefficacia sopravvenuta della misura cautelare, per mancato interrogatorio ex artt. 294 e 302 c.p.p., adottata dal Tribunale del riesame all’esito di appello proposto dal Pubblico ministero avverso il provvedimento di diniego di emissione della misura pronunciato dal Gip. Ciò in quanto era stato ritenuto non necessario l’interrogatorio allorché il provvedimento sia emesso all’esito di appello cautelare, poiché preceduto dall’instaurazione di un pieno contraddittorio (Cassazione penale, sezione VI, ordinanza 14 gennaio 2020, n. 1243; decreto Primo Presidente Aggiunto del 28 gennaio 2020).
La terza sezione civile, nell’ambito delle decisioni rese in data 11 novembre 2019, si è confrontata con alcuni snodi cruciali nel percorso che conduce al risarcimento del danno vantato dal paziente che si dolga dell’operato di un sanitario. Per un verso, viene ribadito (nelle sentenze n. 28991 e n. 28992) l’orientamento che in tempi recenti aveva preso piede con riferimento alla distribuzione dell’onere della prova nelle azioni basate sulla responsabilità contrattuale del sanitario e/o della struttura in cui eventualmente quest’ultimo è inserito. Per altro verso, si esclude (nella sentenza n. 28993) che la perdita di chance lamentata dal paziente rilevi sul piano del rapporto di causalità, trattandosi invece di una peculiare menomazione che riflette un’insuperabile incertezza rispetto a un evento lesivo derivante dalla condotta del sanitario e sua volta foriero di determinate conseguenze pregiudizievoli.
