Nel caso sottoposto all’esame della sesta sezione della corte di cassazione, i giudici di merito avevano respinto la eccezione di inefficacia sopravvenuta della misura cautelare, per mancato interrogatorio ex artt. 294 e 302 c.p.p., adottata dal Tribunale del riesame all’esito di appello proposto dal Pubblico ministero avverso il provvedimento di diniego di emissione della misura pronunciato dal Gip. Ciò in quanto era stato ritenuto non necessario l’interrogatorio allorché il provvedimento sia emesso all’esito di appello cautelare, poiché preceduto dall’instaurazione di un pieno contraddittorio (Cassazione penale, sezione VI, ordinanza 14 gennaio 2020, n. 1243; decreto Primo Presidente Aggiunto del 28 gennaio 2020).
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