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Ancora esame vecchio e codici consultabili per due anni per l’esame d’avvocato. Infatti, durante l’esame in Commissione del ddl di conversione del c.d. Milleproroghe 2020 (che ha ricevuto dal Senato l’ok definitivo il 26 febbraio 2020), è stato approvato l’emendamento a firma Miceli che sposta l’entrata in vigore del nuovo esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato al 2022. Lo stesso emendamento permetterà per altri due anni a coloro che maturino i requisiti secondo la normativa che sarà sostituita dall’art. 22 della L. 247/2012 di iscriversi all’Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.
Mutando il diritto vivente, la Corte costituzionale ha affermato, con la sentenza n. 32 del 26 febbraio 2020, che le modifiche apportate all’art. 4-bis, comma 1, ordin. penit. dalla l. n. 3 del 2019, che ha introdotto misure più restrittive con riguardo all’esecuzione della pena relativamente ai condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, non possono avere efficacia retroattiva.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la sentenza di condanna intervenuta in primo grado nei confronti di un uomo, imputato del reato di rifiuto di sottoporsi a prelievo ematico dopo essere stato coinvolto in un sinistro stradale, la Corte di Cassazione (sentenza 10 febbraio 2020, n. 5314) – nell’accogliere la tesi difensiva, secondo cui non essendo stato il rifiuto preceduto dall’avviso di avvalersi di un avvocato, il reato non poteva dirsi configurabile – ha infatti affermato che, nell’ipotesi in cui un soggetto, coinvolto in un sinistro stradale, sia avviato presso un ospedale, per essere sottoposto a cure mediche, in assenza della cognizione della richiesta degli organi di polizia giudiziaria, egli ben può allontanarsi dal nosocomio, semplicemente per rifiutare le cure, trattandosi dell’esercizio di una facoltà, rimessa solo all’interessato, senza avere contezza che ciò significa sottrarsi all’obbligo di legge.
Non è difficile vaticinare che, eventualmente venendo nuovamente posta la questione di fiducia, il c.d. «decreto Milleproroghe», D.L. n. 162 del 2019, verrà convertito in legge entro sabato 29 febbraio p.v. (termine ultimo di decadenza ex art. 77, comma 3, Cost.). Considerata l’estrema ristrettezza dei tempi, deve credersi che il testo della legge di conversione sarà quello approvato in prima lettura dalla Camera dei Deputati *.
In tema di uso della cosa comune, è illegittima l’apertura di un varco praticata nel muro perimetrale dell’edificio condominiale da un comproprietario al fine di mettere in comunicazione un locale di sua proprietà esclusiva, ubicato nel medesimo fabbricato, con altro immobile pure di sua proprietà ma estraneo al condominio, comportando tale utilizzazione la cessione del godimento di un bene comune in favore di soggetti non partecipanti al condominio, con conseguente alterazione della destinazione, giacché in tal modo viene imposto sul muro perimetrale un peso che dà luogo a una servitù, per la cui costituzione è necessario il consenso scritto di tutti i condomini. Il suddetto principio, già in più occasioni affermato dalla Supre Corte, viene ora ribadito dalla Cassazione con ordinanza 25 febbraio 2020, n. 5060.
Di seguito l’articolo del Prof. Ponzanelli, pubblicato su Danno e Responsabilità n. 1/2020, Ipsoa, Milano.
Il saggio affronta le certezze raggiunte su varie discusse problematiche della responsabilità civile (integralità del risarcimento, polifunzionalità delle regole di r.c., autonoma risarcibilità del danno morale, la prova del danno e l’esclusione del danno in re ipsa, l’onere della prova gravante sul paziente nei casi di responsabilità medica) e le incertezze ancora sussistenti (il contenuto delle tabelle e l possibile contrasto tra tabelle giudiziali e legali nonché le condizioni di risarcibilità del danno non patrimoniale in materia contrattuale).
In tema di reati concernenti le armi comuni da sparo, è consentita la compravendita di armi comuni da sparo commissionate per corrispondenza o acquistate in base a contratto a distanza, ma il titolare dell’armeria deve controllare l’autenticità dei documenti legittimanti i relativi acquisti (Cassazione penale, sezione I, sentenza 6 febbraio 2020, n. 5037).
La Corte costituzionale, con sentenza n.18/2020, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 47-quinquies l. n. 354 del 1975, nella parte in cui non prevede la concessione della detenzione domiciliare speciale anche alle condannate madri di figli affetti da handicap grave.
Il Parlamento sta nuovamente modificando la disciplina dell’espropriazione immobiliare, incidendo su uno degli aspetti più critici e più delicati, non soltanto per il debitore esecutato e la sua famiglia, ma anche per il terzo acquirente nella vendita forzata, quello della «liberazione» dell’immobile, la cui disciplina era stata profondamente innovata poco più di un anno fa.
Tenendo conto della natura non tassativa dell’elencazione contenuta nell’art. 1117 c.c., l’esistenza del concreto asservimento del bene a vantaggio delle varie proprietà esclusive comprese nel condominio costituisce una presunzione di proprietà condominiale del bene stesso, che può essere superata, con onere probatorio a carico della parte rivendicante la proprietà esclusiva, soltanto mediante un titolo d’acquisto dal quale si desumano elementi tali da escludere in maniera inequivocabile la comunione del bene. A confermarlo è la Cassazione con ordinanza 24 febbraio 2020, n. 4890.
