Tra le tematiche affrontate dalla terza sezione nell’ambito delle sentenze depositate l’11 novembre 2019 rientra quella attinente ai danni risarcibili in caso di fatti illeciti o violazioni di obblighi contrattuali che abbiano determinato la lesione dell’integrità psico-fisica o la morte di una persona. Le pronunce che approfondiscono questi aspetti si muovono nel solco dei precedenti più immediati cercando, in relazione ad alcune ipotesi di maggiore complessità, come quelle caratterizzate dalla preesistenza di una situazione patologica del danneggiato e dall’incidenza della lesione sulla sua attuale attività lavorativa e sulla capacità di lavorare o di produrre reddito in futuro, di fornire istruzioni quanto più possibile chiare e precise per i giudici chiamati a procedere alla liquidazione dei relativi pregiudizi.
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Secondo la Cassazione, ordinanza 28 febbraio 2020, n. 5458, in presenza di un danno da perdita della capacità lavorativa sofferto, la liquidazione debba avvenire sommando due voci tra loro diverse: da un lato, i redditi perduti dalla vittima dal momento dell’illecito a quello della liquidazione; dall’altro, la capitalizzazione dei redditi futuri che la vittima presumibilmente perderà, dal momento della liquidazione in poi, in base ad un coefficiente di capitalizzazione corrispondente all’età della vittima al momento in cui si compie l’operazione di liquidazione.
La Corte costituzionale, con sentenza 26 febbraio 2020 n. 34, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 593 c.p.p. nella parte in cui prevede che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di condanna solo quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva riformato la assoluzione intervenuta in primo grado nei confronti di un uomo, imputato del reato di violenza sessuale, la Corte di Cassazione (sentenza 12 febbraio 2020, n. 5512) – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui anomala doveva considerarsi la condotta della vittima, essendo incompatibile con la denunciata violenza, il fatto di essersi fatta riaccompagnare a casa dall’imputato dopo il rapporto sessuale – ha diversamente rilevato che la Corte d’appello aveva correttamente spiegato il comportamento della vittima successivo alla violenza (allorquando accettò di farsi accompagnare a casa in automobile dall’imputato), giudicandolo logicamente incompatibile con un rapporto non consensuale, alla luce della compatibilità tra tale condotta e la violenza appena prima subita, la portata traumatica dell’episodio e le conseguenze psicologiche che lo stesso aveva prodotto sulla vittima.
Deve ritenersi pronunciata a non iudice e, perciò, nulla ai sensi dell’art. 161, comma 2, cod. proc. civ. la sentenza deliberata quando il decidente, per essere collocato a riposo, era già uscito dall’ordine giudiziario. È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione del 26 febbraio 2020, n. 5137
Con la sentenza n. 4247 del 2020 le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno risolto il contrasto interpretativo insorto in merito al problema della competenza a liquidare i compensi professionali dell’avvocato qualora la domanda di riferisca ad attività svolta in più gradi di giudizio, se, cioè, la competenza spetti per intero al giudice che ha conosciuto per ultimo della controversia, oppure se, invece, la competenza sia frazionata fra i vari uffici giudiziari che hanno conosciuto della controversia.
La nuova riforma delle intercettazioni di cui al d.l. n. 161/2019 è approdata per la conversione in Parlamento dove, a seguito di questione di fiducia, è stata approvata con un emendamento interamente sostitutivo del d.d.l. di conversione. Il testo finale contiene alcune limitate ma importanti modifiche all’originario decreto-legge, di cui appare opportuno analizzare il contenuto per coglierne senso e portata applicativa.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna inflitta in primo grado ad un soggetto per il delitto di oltraggio a magistrato in udienza, la Corte di Cassazione (sentenza 11 febbraio 2020, n. 5456) – nel disattendere la tesi difensiva secondo cui i fatti sarebbero avvenuti ad udienza conclusa e non vi sarebbe stata un’offesa alla persona del magistrato ma una critica all’esercizio dell’attività giudiziaria, dunque scriminata ai sensi dell’art. 51, c.p. – ha, infatti, affermato che il magistrato deve considerarsi in udienza tutte le volte in cui, in una qualsiasi fase processuale, amministri giustizia con l’intervento delle parti, non essendo rilevante l’assenza di minacce od urla (che possono semmai integrare la circostanza aggravante di cui al comma 3 dell’art. 343, c.p.), né, infine, potendo ritenersi inquadrabile la condotta nella scriminante invocata, atteso che l’accusa di aver fatto sparire un fascicolo processuale non può essere letta che come un attacco all’onestà ed all’integrità del magistrato, del tutto eccentrica rispetto ai temi della sentenza appena pronunciata, rendendo perciò manifesta la volontà dell’imputato di offendere la persona del giudice e non di criticare il prodotto del suo operato.
Secondo la Cassazione, sentenza 26 febbraio 2020, n. 5128, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per l’inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell’aggravamento della situazione patologica (o dell’insorgenza di nuove patologie per effetto dell’intervento) e del relativo nesso di causalità con l’azione o l’omissione dei sanitari, restando a carico dell’obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile.
Con la sentenza n. 24 del 2020 il Giudice delle leggi ha dichiarato, in riferimento all’art. 3 Cost., l’illegittimità costituzionale dell’art. 120, comma 2, cod. strada, nella parte in cui dispone che il prefetto «provvede» – invece che «può provvedere» – alla revoca della patente di guida nei confronti di coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza personale, poiché la finalità di tutela delle esigenze personali, familiari e lavorative, perseguita dal legislatore anche nei confronti dei soggetti sottoposti a misure di sicurezza, rischia di rimanere frustrata dall’applicazione automatica della revoca della patente di guida da parte del prefetto, a fronte della irrogazione di ogni e qualsiasi misura di sicurezza personale al suo titolare, senza una valutazione caso per caso delle condizioni che rendano coerente, o meno, la revoca del titolo abilitativo alla funzione rieducativa della misura irrogata.
