Con la sentenza n. 8544 del 2020, le Sezioni unite penali della Corte hanno dato risposta al quesito “se la sentenza della Corte EDU del 14 aprile 2015 sul caso Contrada abbia una portata generale, estensibile nei confronti di coloro che, estranei a quei giudizio, si trovino nella medesima posizione, quanto alla prevedibilità della condanna; e, conseguentemente, laddove sia necessario conformarsi alla predetta sentenza nei confronti di questi ultimi, quale sia il rimedio applicabile”.
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In data 8 marzo 2020, il Ministro dell’Interno ha adottato la direttiva ai Prefetti per l’attuazione dei controlli nelle “aree a contenimento rafforzato”. Applicabile l’art. 650 c.p. a chi vìola le norme sugli spostamenti (pena prevista arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino 206 euro) salvo che non si possa configurare l’ipotesi più grave dell’art. 452 c.p. (delitti colposi contro la salute pubblica che prevede fino a 12 anni di carcere).
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 dell’8 marzo 2020 il D.L. 11/2020 con misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria. Sospese tutte le udienze dall’8 fino al 22 marzo 2020 e sospesi tutti i termini.
La Cassa Forense pubblica il bando per l’ammissione alla pratica forense presso l’Area Legale Ricorsi e Contratti. I tirocinanti verranno, principalmente, adibiti a supporto del settore dell’Area Legale Ricorsi e Contratti che si occupa del contenzioso in materia previdenziale e assistenziale. È previsto un rimborso mensile lordo e onnicomprensivo di € 700,00. Le domande vanno presentate entro il 15 aprile 2020, ore 13,00.
Se i balconi di un edificio condominiale non rientrano tra le parti comuni, ai sensi dell’art. 1117 c.c., non essendo necessari per l’esistenza del fabbricato, né essendo destinati all’uso o al servizio di esso, il rivestimento del parapetto e della soletta devono, invece, essere considerati beni comuni se svolgono una prevalente funzione estetica per l’edificio. É quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione del 24 febbraio 2020, n. 4909.
La vicenda sotto scrutinio (Trib. Roma, GIP, ordinanza 30 gennaio 2020) è particolarmente complessa e afferisce a un presunto caso di responsabilità professionale sanitaria in cui si sono registrate, come annota l’estensore, «ben tre richieste di archiviazione del Pm nei confronti di X, medico chirurgo» precedute, come ovvio, da due ordinanze ex articolo 410 c.p.p. del giudice per le indagini preliminari con le quali si chiarivano a) alcune questioni in diritto in ordine al calcolo dei termini per la procedibilità dei delitti a querela (cfr. Cassazione sez. IV, n. 21527/2015 secondo cui il termine decorre invece dalla conoscenza dell’esito delle consulenze tecniche); b) e si disponevano alcuni accertamenti sulle doglianze provenienti dalla parte offesa.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna inflitta in primo grado a due minorenni, per il reato continuato di danneggiamento aggravato e imbrattamento, la Corte di Cassazione (sentenza 18 febbraio 2020, n. 6384) – nel disattendere la tesi difensiva secondo cui la contestazione di aver danneggiato cose di cui all’art. 625 c.p., n. 7 era stata erroneamente applicata poichè la stessa parte offesa dinanzi ai carabinieri aveva dichiarato che era in casa quando aveva sentito il rumore della rottura del vetro – ha, diversamente, ribadito che integra l’ipotesi di danneggiamento aggravato perchè commesso su cose esposte alla pubblica fede, la forzatura di un cancello di accesso ad un box/garage, poichè al suo interno non è presente il titolare, considerato che la “ratio” della maggiore tutela accordata alle cose esposte per necessità, per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede va individuata nella minorata possibilità di difesa connessa alla particolare situazione dei beni, in quanto posti al di fuori della sfera di diretta vigilanza del proprietario e, quindi, affidati interamente all’altrui senso di onestà e rispetto.
In tema di condominio negli edifici, qualora l’uso del lastrico solare (o della terrazza a livello) non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni nell’appartamento sottostante rispondono sia il proprietario, o l’usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell’art. 2051 c.c., sia il condominio in forza degli obblighi inerenti l’adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull’amministratore ex art. 1130, comma 1, n. 4, c.c., nonché sull’assemblea dei condomini ex art. 1135, comma 1, n.4, c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria; il concorso di tali responsabilità va di norma risolto, salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno, secondo i criteri di cui all’art. 1126 c.c., che pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell’usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del condominio. È quanto si legge nell’ordinanza n. 6088 del 4 marzo 2020 della Cassazione.
In mancanza di armonizzazione delle norme a livello europeo, spetterebbe agli Stati membri dell’Ue regolamentare le polizze assicurative della responsabilità civile applicabili ai dispositivi medici utilizzati nel loro territorio, anche quando tali dispositivi siano importati da un altro Stato membro. È questa l’opinione espressa dall’Avvocato Generale Michal Bobek, nelle conclusioni del 6 febbraio 2020, con riferimento al caso di una paziente tedesca che ha ricevuto in Germania delle protesi per il seno difettose prodotte da un’impresa francese attualmente insolvente: dinanzi ai giudici tedeschi la paziente chiede il risarcimento alla Allianz, assicuratore francese della PIP, ma il contratto di assicurazione con la Allianz contiene una clausola territoriale che limita la copertura ai soli danni causati sul territorio francese. L’AG Bobek ritiene che tale limitazione territoriale costituisca una scelta legislativa legittima della Francia – compatibile con l’art. 18 TFUE e con il principio di non discriminazione in base alla nazionalità ivi contenuto – la quale ha previsto un livello più elevato di tutela per i pazienti e gli utilizzatori di dispositivi medici attraverso polizze assicurative più favorevoli applicabili nel suo territorio.
In attesa della decisione delle Sezioni Unite (rimessa con ordinanza del 30 gennaio 2020, n. 4125, in discussione il prossimo 26 marzo 2020) sull’individuazione del dies a quo dal quale computare i termini del giudizio di rinvio in materia cautelare, infatti…
