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Di seguito l’articolo dell’Avv. Valsecchi, pubblicato su Diritto Penale e Processo n. 2/2020, Ipsoa, Milano.

Con la legge introdotta la scorsa estate e ribattezza “codice rosso”, il legislatore ha inteso affrontare a più livelli il drammatico problema della violenza domestica o di genere, così adeguando l’ordinamento italiano a precisi obblighi derivanti dalle fonti sovranazionali. Oltre agli interventi di carattere procedurale che rispondono a esigenze di maggior celerità e tutela tempestiva della vittima, nel corpo della legge trovano spazio anche numerosi interventi a livello di diritto penale sostanziale, che poco hanno a che fare con l’obiettivo di assicurare alle vittime “vulnerabili” un canale preferenziale nella trattazione del caso e nell’adozione di misure a tutela “preventiva”. Proprio su tali modifiche al codice penale, consistite tra l’altro nell’introduzione di quattro nuovi delitti, si focalizza l’analisi critica dell’autore, alla ricerca dei nodi interpretativi con cui si dovrà confrontare la prassi applicativa e di una utilità pratica della novella nel contrasto a questa particolare forma di violenza.

Con la sentenza n. 8545 del 2020, le sezioni Unite penali della Corte hanno dato risposta al quesito se l’aggravante speciale già prevista dall’art. 7 d.l. n. 152 del 1991 ed oggi inserita nell’art. 416 bis.1 c.p. che prevede l’aumento di pena quando la condotta tipica sia consumata “al fine di” agevolare l’attività delle associazioni mafiose abbia natura “oggettiva” concernendo le modalità dell’azione, ovvero abbia natura “soggettiva” concernendo la direzione della volontà.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la ordinanza con cui il tribunale del riesame aveva confermato l’ordinanza di rigetto dell’istanza di riconoscimento degli arresti domiciliari, in sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, in atto applicata all’autore del noto raid razzista di Macerata, in cui rimasero vittima diverse persone fatte oggetto di colpi d’arma da fuoco sparati dall’uomo a bordo di un’autovettura, la Corte di Cassazione (sentenza 25 febbraio 2020, n. 7425) – nel disattendere la tesi difensiva secondo cui l’uomo era pervenuto ad una piena comprensione, sociale prima che giuridica, della negatività della sua condotta, quindi erroneamente gli erano stati negati gli arresti domiciliari – ha, diversamente, rilevato che, correttamente, i giudici del riesame avevano ritenuto detto pentimento tardivo e poco convincente, a fronte della gravità della condotta perpetrata e delle ragioni che ne stavano alla base.
Il Tribunale di Roma, con sentenza del 7 gennaio 2020, ha esaminato in dettaglio la fattispecie dell’anticipazione di somme di denaro da parte dell’amministratore nei confronti del condominio, sotto il duplice profilo del potere del nuovo amministratore di effettuare il riconoscimento del debito e delle caratteristiche di cui deve essere dotata la deliberazione dell’assemblea per potersi affermare avvenuto tale riconoscimento, delimitando così il perimetro entro il quale risulta provato il diritto dell’amministratore alla ripetizione di quanto anticipato.
Secondo la Cassazione, ordinanza 6 marzo 2020, n. 6406, in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui all’art. 149, D.Lgs. n. 209/2005, promossa dal cessionario del credito del danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna inflitta in primo grado a due soggetti, per aver, separatamente, aggredito un giornalista e l’operatore televisivo che stava eseguendo le riprese, provocando loro lesioni personali, la Corte di Cassazione (sentenza 20 febbraio 2020, n. 6764) – nel disattendere la tesi difensiva secondo cui, per quanto qui di interesse, era stata erroneamente contestata l’aggravante del c.d. metodo mafioso, non essendo sufficiente il mero collegamento con contesti di criminalità organizzata né la caratura mafiosa degli autori del fatto – ha, diversamente, affermato che per la configurabilità dell’aggravante dell’utilizzazione del “metodo mafioso”, prevista dall’art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. in legge 12 luglio 1991, n. 203 (ora, art. 416 bis.1, c.p.), non è necessario che sia stata dimostrata o contestata l’esistenza di un’associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste tipicamente mafiosa.
L’emergenza sanitaria che il nostro Paese sta vivendo in questi giorni, oltre alle indispensabili attività di prevenzione da parte dell’Autorità governativa, comporta anche la necessità di maggiore informazione sul piano giuridico. Come è noto, infatti, tra le disposizioni introdotte, ve ne sono molteplici che, per contenere la diffusione del virus, impongono un cambiamento degli stili di vita. Fondamentale, infatti, è evitare per quanto possibile assembramenti, frequenza di luoghi affollati, spostamenti se non per motivi di assoluta necessità o per ragioni di lavoro. Purtroppo, soprattutto in questo fine settimana, essendosi verificata una fuga di notizie circa i contenuti della emananda ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri che “allargava” la c.d. zona rossa all’intera Lombardia, oltre a che a numerose province del Nord Italia, si è assistito a scene di paura, con improvviso assalto a treni in partenza per il Sud Italia. Si tratta di comportamenti umanamente comprensibili, ma giuridicamente sanzionabili, tenuto conto che, purtroppo, oltre a violare i precetti contenuti nelle ordinanze e nei decreti d’urgenza emessi dal Governo, potrebbero anche costituire reato. Ciò vale oggi, a maggior ragione, essendo state estese con d.P.C.M. 9 marzo 2020 a tutto l’Italia le prescrizioni limitative della libertà di movimento.
L’atto di pignoramento presso terzi ha carattere interruttivo e, se del caso, sospensivo della prescrizione, ai sensi degli artt. 2943, commi 1, 2 e 3, e 2945, commi 2 e 3, c.c., esclusivamente in relazione al diritto fatto valere dal creditore procedente contro il debitore, non in relazione al credito pignorato; con riguardo al credito oggetto del pignoramento, i singoli atti del procedimento esecutivo portati a conoscenza del terzo o da lui compiuti sono comunque idonei a determinare, sul piano sostanziale, un effetto interruttivo della prescrizione, ai sensi delle altre disposizioni di cui agli artt. 2943 e ss. c.c.; di conseguenza, la prescrizione del credito pignorato è interrotta, con effetto esclusivamente istantaneo, dalla notificazione al terzo dell’atto di pignoramento e comunque dalla dichiarazione di quantità positiva del terzo, ai sensi dell’art. 2944 c.c. (o dall’accertamento giudiziale del suo obbligo), ma non dalla conseguente successiva assegnazione del credito. La conferma arriva dalla Cassazione con sentenza 5 marzo 2020, n. 6170.
La Corte di Appello di Catanzaro, sentenza 17 gennaio 2020, ha rigettato il ricorso avanzato da due giovani e dai genitori del primo avverso le pronunce di primo grado che li avevano condannati al risarcimento del danno in favore di una ragazza, minorenne all’epoca dei fatti, rimasta vittima di un grave episodio di violenza sessuale perpetrato da un altro minore. I giudici territoriali, ritenute utilizzabili al riguardo le prove testimoniali e le dichiarazioni rese nel corso del processo penale in precedenza instaurato innanzi al Tribunale per i Minorenni, hanno confermato la responsabilità ex art. 2043 del Codice Civile dei due giovani ricorrenti (il primo, autore materiale della violenza; il secondo, complice del primo per avere impedito a terzi di prestare soccorso alla vittima), come pure quella, concorrente, dei genitori del primo ai sensi dell’art. 2048 del Codice Civile, per non avere essi fornito nel corso del giudizio la prova positiva di avere impartito al figlio una buona educazione e di avere esercitato su di lui una vigilanza adeguata: di qui, la loro condanna a risarcire alla vittima i danni tutti, patrimoniali e non, da essa patiti.
Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la ordinanza con cui il GIP non aveva convalidato l’arresto eseguito da militari della Guardia di Finanza nei confronti del comandante di una nave di una ONG impegnata nel salvataggio di migranti nel mare mediterraneo, che aveva forzatamente violato l’alt intimatogli dalla motovedetta dei finanzieri, quasi speronandoli nel tentativo di attraccare al molo dell’isola di Lampedusa, la Corte di Cassazione (sentenza 20 febbraio 2020, n. 6626) – nel disattendere la tesi del PM che aveva proposto ricorso per cassazione contro la mancata convalida dell’arresto, per aver il giudice travalicato i limiti del suo sindacato, svolgendo apprezzamenti relativi alla responsabilità penale ed alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza – ha, diversamente, escluso la legittimità dell’arresto perché effettuato, quanto alla sussistenza del reato di cui all’art. 1100 cod. nav., in assenza del requisito di “nave da guerra” della motovedetta, e, quanto al reato di cui all’art. 337 c.p., in presenza di una causa di giustificazione, ex art. 51 c.p. individuata nell’adempimento del dovere di soccorso.
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