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Il Tribunale di Reggio Emilia, sentenza 6 febbraio 2020, conferma il consolidato principio secondo cui l’elencazione dei mezzi di prova contenuta nel codice di rito civile non sia da considerarsi tassativa, con la conseguenza per cui devono ritenersi ammissibili le prove atipiche, la cui efficacia probatoria è quella delle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. o degli argomenti di prova. In particolare, nel caso di specie viene qualificata come prova atipica, posta a base della decisione della causa civile, la perizia medico-legale resa nel procedimento penale intercorso fra le stesse parti.
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Ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, il sequestro preventivo della carta reddito di cittadinanza, nel caso di false indicazioni od omissioni di informazioni dovute, anche parziali, da parte del richiedente, può essere disposto anche indipendentemente dall’accertamento dell’effettiva sussistenza delle condizioni per l’ammissione al beneficio (Cassazione penale, sezione III, sentenza 10 febbraio 2020, n. 5290).
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva assolto una donna dal reato di istigazione all’odio razziale, la Corte di Cassazione (sentenza 21 febbraio 2020, n. 6933) – nel disattendere la tesi della parte civile, che aveva impugnato la sentenza assolutoria, sostenendo che non era possibile dubitare della natura discriminatoria della comunicazione posta su FB, che si fondava sull’assunto, tipicamente razzista, della superiorità etnica degli abitanti dell’Italia settentrionale – ha diversamente affermato che andava esclusa l’idoneità propagandistica dell’attività comunicativa a ledere il bene giuridico tutelato dalla fattispecie dell’art. 1, d.l. n. 122 del 1993, inidoneità offensiva che derivava dai toni – del tutto contrastanti con le più elementari regole del buon senso, ancorché spregevoli moralmente – utilizzati dall’imputata per manifestare il suo pensiero, ma che, attesa la natura di reato di pericolo astratto della fattispecie predetta, imponeva che fosse accertata preliminarmente l’idoneità della condotta illecita a offendere il bene giuridico protetto dalla norma penale, contestualizzando il suo comportamento attraverso la formulazione di un giudizio ex ante.
Nell’ambito della c.d. mediazione atipica, è valido l’accordo intercorso tra il cliente proponente l’acquisto e il mediatore secondo il quale il diritto alla provvigione del mediatore sorge nel momento in cui viene comunicata al proponente l’accettazione della proposta, così individuata concordemente la conclusione dell’affare di cui all’art. 1755 c.c. anche in deroga allo schema legale tipico del contratto di mediazione. Il diritto del mediatore alla provvigione già maturato non viene ove le parti intermediate decidano successivamente di non concludere il contratto intermediato. É quanto si legge nel provvedimento della Corte d’Appello di Roma del 23 gennaio 2020.
È inammissibile l’atto di appello redatto in modi non rispettosi dell’art. 342 del codice di rito che va tuttavia applicato senza inutili formalismi e senza richiedere all’appellante il rispetto di particolari forme sacramentali. A confermarlo è la Cassazione con sentenza 10 marzo 2020, n. 6734.
Con la sentenza n. 4395/2020, la Suprema Corte ha preso nettamente le distanze dall’orientamento per cui il consenso del minore – escludendo, ovviamente, soggetti in tenera età – andrebbe preso in considerazione ai fini del riconoscimento dell’attenuante speciale prevista dall’art. 609-quater, comma 5, c.p. Tale tesi, accolta in passato anche in alcune sentenze della stessa Corte, è stata invero ritenuta incompatibile col dato che il consenso del minore assuma una rilevanza assolutamente marginale ai fini della graduazione dell’intensità lesiva sofferta dalla vittima, e dunque dell’assunzione di una minore gravità della condotta sessuale dell’imputato, posto il vizio radicale del consenso derivante dall’età del soggetto passivo. Importante peraltro, anche ai fini della complessiva esegesi dei reati sessuali, è l’affermazione che “la mancata acquisizione del consenso [del minore] integrerebbe gli estremi (…) dell’art. 609-bis c.p. [“Violenza sessuale”]: è evidente, al riguardo, che la Suprema Corte dia per acquisita la “interpretatio abrogans” dei requisiti della violenza, minaccia ecc. prescritti dalla norma incriminatrice, dovendo la stessa essere re-interpretata – pur in modo condivisibile, almeno nella sostanza – come se fosse incentrata sul mero mancato consenso agli atti sessuali da parte della persona offesa.
In tema di abbandono di animali, il reato previsto dall’art. 727, co. 1, c.p., modellato come illecito contravvenzionale, può essere indifferentemente realizzato con dolo o con colpa. Ne discende, pertanto, che nessun ostacolo si oppone alla configurabilità del dolo nella forma eventuale, che si realizza quando l’agente, nonostante si sia chiaramente rappresentato la verificazione dell’abbandono dell’animale, si sia comunque determinato ad agire, anche a costo del verificarsi dell’evento lesivo (Cassazione penale, sezione III, sentenza 20 febbraio 2020, n. 6609).
Con sentenza del 7 febbraio 2020, n. 399, il Tribunale salentino si occupa di una peculiare questione, ovvero dell’interpretazione della clausola compromissoria contenuta in un contratto di appalto e del meccanismo della sua efficacia nella fase contenziosa successiva alla proposizione dell’opposizione a decreto ingiuntivo, con l’individuazione delle relative conseguenze sul piano processuale.
Secondo la Cassazione, ordinanza 9 marzo 2020, n. 6651, in tema di circolazione stradale è dovere primario dell’ente proprietario della strada (e dell’Anas, in relazione alle strade e autostrade che le sono affidate e in relazione alle quali esercita i diritti e i poteri attribuiti all’ente proprietario) garantirne la sicurezza mediante l’adozione delle opere e dei provvedimenti necessari. Ne consegue che sussiste la responsabilità di detto ente in relazione agli eventi lesivi occorsi ai fruitori del tratto stradale da controllare, anche nei casi in cui l’evento lesivo trova origine nella cattiva o omessa manutenzione dei terreni laterali alla strada, ancorché appartenenti a privati, atteso che è comunque obbligo dell’ente verificare che lo stato dei luoghi consenta la circolazione dei veicoli e dei pedoni in totale sicurezza.
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