Nell’ambito della c.d. mediazione atipica, è valido l’accordo intercorso tra il cliente proponente l’acquisto e il mediatore secondo il quale il diritto alla provvigione del mediatore sorge nel momento in cui viene comunicata al proponente l’accettazione della proposta, così individuata concordemente la conclusione dell’affare di cui all’art. 1755 c.c. anche in deroga allo schema legale tipico del contratto di mediazione. Il diritto del mediatore alla provvigione già maturato non viene ove le parti intermediate decidano successivamente di non concludere il contratto intermediato. É quanto si legge nel provvedimento della Corte d’Appello di Roma del 23 gennaio 2020.
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