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Con l’obiettivo di rafforzare la competitività del sistema produttivo del territorio, la Regione Lazio sostiene i professionisti e tra questi anche gli avvocati, nella realizzazione di progetti di innovazione digitale ed internazionalizzazione, attraverso due specifici bandi.
Secondo la Cassazione, sentenza 10 marzo 2020, n. 6735, l’atto di approvazione delle tabelle millesimali, al pari di quello di revisione delle stesse, non deve essere approvato con il consenso unanime dei condomini, essendo a tal fine sufficiente la maggioranza qualificata di cui all’art. 1136, comma 2, c.c., ogni qual volta l’approvazione o la revisione avvengano con funzione meramente ricognitiva dei valori e dei criteri stabiliti dalla legge.
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 19 del 14 febbraio 2020, il decreto di giudizio immediato deve contenere, a pena di nullità, l’avviso della facoltà dell’imputato di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova.
Il periodo di emergenza giustifica anche l’applicazione, a determinate condizioni e per un tempo limitato, del Codice dell’Ordinamento Militare e di alcuni istituti in esso contenuti come la requisizione di beni mobili e immobili. Oltre alle questioni di carattere sostanziale si pongono anche questioni di carattere processuale che si risolvono in entrambi i casi in giustificate limitazioni dei diritti.
La sentenza penale di patteggiamento nel giudizio civile di risarcimento e restituzione non ha efficacia di vincolo, non ha efficacia di giudicato, e non inverte l’onere della prova; essa costituisce per il giudice civile non un atto, ma un fatto; e come qualsiasi altro fatto del mondo reale può costituire un indizio, utilizzabile solo insieme ad altri indizi e se ricorrono i tre requisiti di cui all’art. 2729 c.c. A stabilirlo è la Cassazione con ordinanza 11 marzo 2020, n. 7014.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello, nel confermare la sentenza di primo grado, aveva condannato un soggetto per il reato di spaccio di stupefacenti, la Corte di Cassazione (sentenza 2 marzo 2020, n. 8357) – nel disattendere la tesi difensiva secondo cui erroneo doveva ritenersi il diniego delle attenuanti generiche, essendosi negato valore positivo alla frequentazione universitaria da parte dell’imputato, che dimostrava invece il suo inserimento sociale – ha, sul punto, affermato che l’iscrizione all’università, fatto ben diverso dalla sua regolare frequentazione con profitto, non può rivestire alcuna valenza favorevole ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, traducendosi in una circostanza oggettivamente neutra in difetto di ulteriori elementi che consentano di trarne la presunzione di un retta condotta di vita.
Occasionato dall’emergenza sanitaria ed innestatosi nelle tensioni nelle carceri (ove si temono numerosi casi di positività), il d.l. n. 18 del 2020, disciplina modalità alternative al carcere per un numero attualmente stimato in 3.000 unità di detenuti.
L’art. 83, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020, n. 70, regola questioni processuali e sostanziali dei giudizi civili e penali; a quelli amministrativi è dedicato l’art. 84; a quelli contabili l’art. 85.
Spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulla domanda volta ad ottenere il pagamento delle prestazioni eseguite prima dell’annullamento del provvedimento di affidamento in concessione e della caducazione del contratto: la situazione giuridica soggettiva vantata ha consistenza di diritto soggettivo pieno, senza che possa ravvisarsi in capo alla pubblica amministrazione l’esercizio di poteri autoritativi discrezionali.
La situazione di profonda emergenza sanitaria che il nostro Paese sta attraversando in questo periodo ha reso impellenti anche interventi straordinari sul settore giustizia, mirati al fine di garantire un efficace contenimento della diffusione del Coronavirus, non soltanto a tutela degli operatori direttamente coinvolti del settore (magistrati, avvocati, personale di cancelleria, ufficiali giudiziari) ma anche di tutti coloro che, da utenti del servizio giustizia, vengono a contatto con ambienti di lavoro potenzialmente a rischio. In questo contesto si è dovuto muovere il Legislatore dell’emergenza che, dapprima con il d.l. 8 marzo 2020, n. 11, aveva dettato le prime disposizioni volte a contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria. Erano poi seguite una serie di disposizioni di tipo organizzativo mediante atti di normazione secondaria (circolari, direttive, provvedimenti e note varie), volti a regolamentare e semplificare al massimo lo svolgimento dell’attività giudiziaria ed ammnistrativa, anche attraverso il potenziamento dell’attività “da remoto” con massimo sfruttamento dell’informatica giudiziaria. Si è giunti, infine, all’ultimo decreto legge, pubblicato nella notte scorsa. Si tratta del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del SSN e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, composto da ben 127 articoli. Tra le disposizioni, alcune, segnatamente gli artt. 83, 86, 119, 123 e 124, riguardano il settore giustizia. Si analizzeranno, in questa sede, gli interventi che incidono sul settore processuale, in particolare in materia penale.
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