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Di seguito l’articolo del dott. Mattio, pubblicato su Studium Iuris n. 1/2020, Cedam, Padova.

La legge n. 69 del 2019 introduce rilevanti novità in tema di violenza domestica e di genere, con modifiche sia sulla parte speciale che generale del codice penale. Il contributo analizza, evidenziandone anche i punti critici, le nuove figure delittuose previste agli artt. 387-bis e 558-bis c.p., nonché le innovazioni apportate ai delitti espressivi della violenza domestica e di genere, tra cui la rimodulazione delle aggravanti e l’inasprimento dei quadri edittali. Costituisce oggetto di trattazione, inoltre, l’intervento sull’istituto della sospensione condizionale della pena.

Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello, nel confermare la sentenza di primo grado, aveva respinto l’eccezione della difesa di improcedibilità dell’azione penale per difetto di valida querela, la Corte di Cassazione (sentenza 4 marzo 2020, n. 8812) – nell’accogliere la tesi difensiva secondo cui la querela proposta era invalida per la mancanza di un autonomo potere dell’amministratore di sostegno a proporla, in difetto di una esplicita previsione dell’atto di nomina del giudice tutelare – ha, sul punto, ribadito che l’amministratore di sostegno non è titolare del potere di proporre querela in nome e per conto dell’amministrato, dovendosi in ogni caso tener conto dei limiti segnati dal perimetro delle attribuzioni conferite all’amministratore di sostegno con il decreto di nomina, dovendosi ritenere legittimato solo in presenza di un’esplicita previsione nel medesimo decreto e di una specifica, previa autorizzazione del giudice tutelare all’esercizio da parte dell’amministratore del potere di proporre querela in nome e per conto del beneficiario.
Le numerose disposizioni contenute nel Decreto legge n. 19/2020 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, approvate e pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 25 marzo 2020, in vigore dal giorno dopo, ruotano intorno a due assi, le cui parole chiave si riassumono, con l’inevitabile approssimazione di ogni lavoro di sintesi, in: uniformità e semplificazione. Peraltro, ciascuno di essi mira a correggere alcune criticità messe in risalto dalla prassi applicativa, legate alla comprensibile emergenza e urgenza del periodo che stiamo vivendo.
Nel rapporto di locazione, in ipotesi di rilascio, da parte del conduttore, dell’immobile non conforme alle condizioni originarie del rapporto, incombe al conduttore l’obbligo di risarcire tali danni, consistenti non solo nel costo delle opere necessarie per la rimessione in pristino stato, ma anche nel canone altrimenti dovuto per tutto il periodo di esecuzione dei lavori nonché per il tempo in cui il locale resta indisponibile a causa delle cattive condizioni in cui è stato riconsegnato. È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione del 20 marzo 2020, n. 7480.
La diffida ad adempiere, ai sensi dell’art. 1454 c.c., è atto dal contenuto non predeterminato, purché sia chiaro l’intento del creditore di intimare al debitore l’adempimento dell’obbligazione inevasa entro il termine concesso, ma che ha pacificamente natura essenziale e perentoria, pena lo scioglimento automatico ex lege del contratto stesso. Essa ha la funzione di imprimere certezza ai rapporti giuridici, e se è dubbio che possa ritenersi consentito al creditore, nel cui interesse l’istituto è delineato, di rinunciare all’effetto risolutivo già prodottosi, ad esempio accettando un adempimento tardivo, non può certamente consentirsi, in ragione della finalità dell’istituto, volto a concretizzare la certezza dei rapporti giuridici, di modulare a piacimento del creditore gli effetti della risoluzione che opera, come ricorda l’art. 1454 u.c. c.c., di diritto, vale a dire automaticamente. È quanto si legge nel decreto del Tribunale di Como del 29 gennaio 2020.
Il d.l. 25 marzo 2020, n. 19 (pubblicato sulla G.U. del 25 marzo 2020, n. 79 e in vigore dal 26 marzo) introduce, come emerge dalla rubrica, “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Il Governo cerca così di fare ordine e chiarezza, nel rispetto del principio di legalità ex art. 25, comma 2, Cost. e dei corollari che da esso derivano (principi di tassatività, di determinatezza, ecc.), in relazione sia all’individuazione delle misure di contenimento e di contrasto alla diffusione del virus, che, in queste frenetiche settimane, sono state oggetto di numerosi provvedimenti emanati con fonti secondarie, sia – e soprattutto, per quanto qui rileva -, delle sanzioni conseguenti alla trasgressione di quelle misure.
In tema di reati contro l’amministrazione della giustizia, ai fini dell’integrazione del reato di cui patrocinio infedele (art. 380 c.p.), la presentazione dell’opposizione all’esecuzione non costituisce nocumento penalmente rilevante agli effetti della fattispecie penale, ove tale atto risulti essere stato proposto per motivi diversi non unicamente rivolti a denunciare il vizio di carente sottoscrizione dell’atto di precetto, e, soprattutto, perché privo di effetti pregiudizievoli immediati sulla procedura esecutiva in assenza di provvedimenti cautelari di sospensione che competono solo al giudice (Cassazione penale, sezione VI, sentenza 3 marzo 2020, n. 8617).
Il conferimento a un mediatore professionale dell’incarico di reperire un acquirente, o un venditore, di un immobile dà vita ad un contratto di mandato e non di mediazione, essendo quest’ultima incompatibile con qualsiasi vincolo tra il mediatore e le parti. Da ciò consegue che nell’ipotesi suddetta il c.d. “mediatore” può pretendere la provvigione dalla sola parte che gli abbia conferito l’incarico. È quanto si legge nella sentenza del Tribunale di Milano sentenza 3 febbraio n. 904/2020.
Le ragioni di pubblico interesse o necessità, che legittimano l’ordine di sospensione dei lavori, vanno identificate in esigenze pubbliche oggettive e sopravvenute, non previste né prevedibili dall’Amministrazione con l’uso dell’ordinarla diligenza, così che esse non possono essere invocate al fine di porre rimedio a negligenza o imprevidenza dell’Amministrazione medesima. In particolare, nel caso che sopravvenga la necessità di approvare una perizia di variante, tale emergenza non deve essere ricollegabile ad alcuna forma di negligenza o imperizia nella predisposizione e nella verifica del progetto da parte dell’ente appaltante, il quale è tenuto, prima dell’indizione della gara, a controllarne la validità in tutti i suoi aspetti tecnici, e a impiegare la dovuta diligenza nell’eliminare il rischio di impedimenti alla realizzazione dell’opera sì come progettata. La conferma arriva dalla Cassazione con ordinanza 19 marzo 2020, n. 7463.
Il Consiglio dei Ministri, nella riunione tenutasi nel pomeriggio del 24 marzo 2020, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Nuove sanzioni sono previste inoltre per coloro che non rispettano le misure di contenimento del contagio, soprattutto se si tratta di violazione intenzionale della quarantena da parte di coloro che sono risultati positivi.
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