Il conferimento a un mediatore professionale dell’incarico di reperire un acquirente, o un venditore, di un immobile dà vita ad un contratto di mandato e non di mediazione, essendo quest’ultima incompatibile con qualsiasi vincolo tra il mediatore e le parti. Da ciò consegue che nell’ipotesi suddetta il c.d. “mediatore” può pretendere la provvigione dalla sola parte che gli abbia conferito l’incarico. È quanto si legge nella sentenza del Tribunale di Milano sentenza 3 febbraio n. 904/2020.
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