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L’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha imposto a tutti di rivisitare il proprio comportamento quotidiano, soprattutto in relazione agli adempimenti che la legge dispone di effettuare, a volte entro termini tassativi. Il legale rappresentante della collettività condominiale è vincolato da numerosi obblighi legislativamente disposti, la violazione dei quali può comportare sia la revoca del suo incarico sia una sanzione amministrativa o addirittura penale a suo esclusivo carico. Non sempre la normativa dettata al fine di superare positivamente l’attuale situazione di crisi prende nella dovuta considerazione le esigenze di coloro che vivono in un condominio.
L’articolo 1621 c.c. non è norma imperativa, bensì è derogabile dalle parti nell’ambito della concreta formazione del regolamento negoziale. A confermarlo è la Cassazione con . ordinanza del 27 marzo 2020, n. 7574.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui il Tribunale aveva condannato il titolare di una società per aver effettuato la raccolta e lo stoccaggio di scarti di vegetazione provenienti dall’attività di giardinaggio, depositandoli in maniera incontrollata in area pubblica in assenza della prescritta autorizzazione, la Corte di Cassazione (sentenza 9 marzo 2020, n. 9348) – nel disattendere la tesi difensiva secondo cui secondo cui il novellato art. 185 d.lgs. n. 152/2006 avrebbe determinato un definitivo svincolamento tra il materiale di scarto e la relativa destinazione, con conseguente irrilevanza penale del fatto -, ha infatti affermato che “gli sfalci e potature” che non costituiscono rifiuto, sono solo quelli derivanti da buone pratiche colturali o dalla manutenzione del verde pubblico, sempreché siano riutilizzati in agricoltura, silvicoltura o per la produzione di energia da biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione o a mezzo cessione a terzi e sempre che siano seguìte delle procedure che non danneggino l’ambiente o mettano in pericolo la salute umana. Ne consegue, dunque, che dalla formulazione della norma è ricavabile la regola di giudizio che “gli sfalci e potature” sono comunque dei rifiuti per i quali vale la deroga stabilita nell’art. 185 d.lgs. n. 152/2006, nei limiti in cui siano gestiti e riutilizzati a servizio dell’agricoltura, silvicoltura o produzione di energia non inquinante.
In tema di misure volte alla prevenzione di fenomeni di violenza collegati a manifestazioni sportive, la Suprema Corte di cassazione ha affermato che il proscioglimento dai fatti-reato che hanno determinato l’applicazione del divieto di accesso ai luoghi di svolgimento di manifestazioni sportive (c.d. DASPO) non determina l’automatica decadenza del provvedimento, in quanto lo stesso non è basato sull’accertamento giudiziale dei fatti presupposti e può essere, peraltro, revocato o modificato (Cassazione penale, sezione VI, sentenza 5 marzo 2020, n. 9006).
Secondo la Cassazione, sentenza 25 marzo 2020, n. 7519, l’incomprensibilità del percorso argomentativo seguito dal giudice di merito per dar conto della non credibilità del richiedente, tale da determinarne — come detto — la mera apparenza, è riconducibile a una delle ipotesi in cui il provvedimento prospetta una anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza della motivazione in sé: anomalia suscettibile di essere denunciata per cassazione.
Con la sentenza n. 58 del 2020 la Corte costituzionale ha dichiarato la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 354 c.p.c., in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117, comma 1, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU, nella parte in cui esclude che il giudice del gravame possa disporre la rimessione al giudice di primo grado nell’ipotesi in cui quest’ultimo non abbia provveduto sull’istanza di chiamata del terzo in garanzia, poiché la scelta del legislatore di non includere tra le ipotesi di rimessione in primo grado quella della pretermissione dell’istanza del convenuto-opponente di chiamata di un terzo in garanzia è un’opzione discrezionale, legittima perché non manifestamente irragionevole, attesa la sua funzionalità al valore costituzionale della ragionevole durata del processo sul rapporto principale, e non ingiustificatamente compressiva del diritto di azione, potendo il convenuto-opponente esercitare la domanda di garanzia tramite l’instaurazione di un autonomo giudizio contro il terzo.
In tema di reati “stradali”, affinché possa dirsi rispettato il precetto posto dell’art. 189, comma 6, del d.Igs. n. 285 del 1992, l’agente deve effettuare una fermata che, per le concrete modalità, sia in grado di soddisfare le esigenze di genere potenzialmente pubblicistico, oltre che certamente privatistiche, di ricostruire compiutamente accaduto ed eventuali responsabilità, oltre che di verificare, sia pure con valutazione atecnica e sommaria, l’eventuale presenza di feriti, accertamento che sarebbe impossibile ove il soggetto si allontani e che costituisce il presupposto per l’applicazione del comma successivo. Scopo avuto di mira da tale norma, valutato nel suo complesso, è dunque quello di imporre ai consociati in genere, anzitutto, di fermarsi con atteggiamento costruttivo e solidale, per poi, con espressione di sintesi, “mettersi a disposizione” civilmente di chi abbia ipoteticamente subito danni reali o personali per effetto di un incidente, addirittura contribuendo, per quanto possibile, nell’attesa dell’intervento della polizia stradale, a porre in essere le misure idonee a salvaguardare la sicurezza della circolazione e a conservare immodificato lo stato dei luoghi (Cassazione penale, Sez. IV, sentenza 9 marzo 2020, n. 9212).
Dichiarate infondate questioni di legittimità costituzionale dell’art. 47-ter, comma 1-bis, l. 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui, prevedendo la detenzione domiciliare per l’espiazione della pena non superiore a due anni, anche se costituente residuo di maggior pena, quando non ricorrano i presupposti per l’affidamento in prova al servizio sociale e la detenzione domiciliare risulti comunque idonea a scongiurare il pericolo di commissione di altri reati, esclude l’applicabilità della stessa misura in caso di condanna per i reati di cui all’art. 4-bis ordin. penit. (Corte costituzionale, sentenza 12 marzo 2020, n. 50).
Nelle diverse giurisdizioni le Corti hanno affrontato i primi casi legati alla diffusione della pandemia da Covid-19 legati in particolare alla cura dei disabili e alla condizione delle carceri. Vediamo i casi del Regno Unito e dell’Australia.
L’inosservanza di regole tecniche o canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni può essere fatta valere dal privato davanti al giudice ordinario sia per conseguire il risarcimento del danno nei confronti della P.A. sia per ottenere un facere, non investendo tale domanda scelte ed atti autoritativi della P.A. È quanto stabilito dalla Cassazione a sezioni unite con ordinanza del 25 marzo 2020, n. 7529.
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