Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello, nel confermare la sentenza di primo grado, aveva condannato un soggetto per il reato di furto in abitazione per aver rubato due portoni di altrettanti stabili condominiali, la Corte di Cassazione (sentenza 2 marzo 2020, n. 8421) – nel disattendere la tesi difensiva secondo cui errata doveva ritenersi la qualificazione giuridica del fatto in relazione alla nozione di privata dimora, atteso che il portone di ingresso del condominio, insistendo su una pubblica via, è privo di qualsiasi carattere di riservatezza, stante la sua intrinseca funzione – ha, sul punto, affermato che rientra nel concetto di “pertinenza” di privata dimora il portone dell’edificio condominiale, atteso che il portone, ubicato all’ingresso dell’edificio condominiale, assolve con l’androne ad una funzione strumentale e complementare alle abitazioni dello stabile condominiale ed il dato secondo cui il portone, per la parte esterna, si trovi a delimitazione della pubblica via, non esclude la funzione dal portone assolta, nonché il fatto che per la sua asportazione occorre la necessaria introduzione nell’androne del palazzo.
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In tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall’art. 2054, comma 2 c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l’evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro.
Al fine di soddisfare il principio della forma scritta dei contratti della P.A., è necessaria la contestualità delle manifestazioni di volontà relative alla formazione del contratto. Proposta ed accettazione possono essere anche contenute in documenti distinti, purché siano, poi, consacrate in un unico documento. A confermarlo è la Cassazione con sentenza 20 marzo 2020, n. 7478.
Il reato di cessione, con qualsiasi mezzo, anche telematico, di materiale pedo-pornografico di cui all’art. 600 ter, comma 4, c.p. è configurabile pure nel caso in cui detto materiale sia stato realizzato dallo stesso minore. (Fattispecie, in cui l’agente, entrato abusivamente nella disponibilità di foto pornografiche auto-prodotte dal minore ritratto, ne ha effettuato una copia, che ha poi inviato a terzi – Cassazione penale, sezione III, sentenza 12 febbraio 2020, n. 5522).
Il reato di inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità (art. 650 c.p.), letto attraverso le più recenti sentenze di legittimità e di merito, con riguardo anche al mancato rispetto delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Riferimenti pure al reato di cui all’art. 260 R.D. n. 1265/1934, relativo all’inosservanza di un ordine dato per impedire la diffusione di una malattia infettiva dell’uomo.
Pronunciandosi su un caso “italiano” in cui si discuteva della legittimità della decisione delle autorità giudiziarie italiane di archiviare un’indagine relativa al decesso di un detenuto, avvenuto nel carcere di Venezia, per asfissia da inalazione di gas, la Corte di Strasburgo ha escluso, all’unanimità (sentenza 19 marzo 2020 n. 41603/13), che vi fosse stata la violazione dell’articolo 2 della Convenzione EDU (diritto alla vista), sia sotto il profilo sostanziale che procedurale. Il caso riguardava la morte di un parente dei ricorrenti (rispettivamente, zio e cugina del defunto), mentre si trovava ristretto nel carcere di Venezia. Secondo la relazione di un consulente medico – legale, il detenuto era deceduto dopo aver deliberatamente inalato gas dai contenitori forniti ai detenuti per cucinare. La Corte ha riscontrato in particolare che non era stato accertato che le autorità avessero saputo o avrebbero dovuto sapere che c’era stato un pericolo reale e immediato per la vita del defunto, o che non fossero riusciti a prendere quelle misure che ragionevolmente era possibile attendersi che potessero essere assunte. La Corte ha inoltre ritenuto che non potesse essere attribuita allo Stato italiano alcuna responsabilità rispetto all’obbligo dello Stato di condurre un’indagine penale.
L’esame d’ufficio delle clausole abusive da parte del giudice nazionale si estende a tutte le clausole del contratto, anche se non sono collegate all’oggetto della causa? In che misura il giudice nazionale può essere chiamato a disporre d’ufficio misure istruttorie al fine di acquisire gli elementi di diritto e di fatto necessari per effettuare il suo esame? Rispondendo alla domanda pregiudiziale proposta dalla Corte di Budapest Capitale, la Corte di Giustizia, sentenza 11 marzo 2020, C-511/17, ha dichiarato che il giudice nazionale non è obbligato a esaminare d’ufficio e individualmente l’insieme delle altre clausole contrattuali, che non sono state impugnate da tale consumatore, al fine di verificare se esse possano essere considerate abusive, ma solo quelle che sono connesse all’oggetto della controversia, come delimitato dalle parti, non appena disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tale scopo, completati eventualmente da misure istruttorie.
Il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche ed eventualmente in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di extrapetizione o di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, ovvero a seconda dei casi ecceda dai limiti della 4 domanda medesima modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà in fatto non dedotta o allegata in giudizio. È quanto si legge nell’ordinanza n. 7467 del 19 marzo 2020.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello, nel confermare la sentenza di primo grado, aveva condannato un soggetto per il reato di furto aggravato, la Corte di Cassazione (sentenza 2 marzo 2020, n. 8415) – nel disattendere la tesi difensiva secondo cui erroneamente il giudice di merito aveva rigettato l’istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore per ragioni di salute, non essendo specificata nel certificato medico la patologia che impediva al difensore di presenziare in udienza – ha, sul punto, affermato che le disposizioni previste dalla normativa in tema di “privacy” mirano a tutelare il paziente, e non possano essere eccentricamente invocate in tutti i casi in cui sia proprio questi a richiedere la certificazione medica che ne attesti lo stato di salute onde avvalersene per gli usi che liberamente intende fare, quale quello di esibizione in sede giudiziaria per dimostrare il proprio impedimento a comparire in udienza.
Con sentenza n. 1602 depositata il 16/1/2020, la Sez. I della Corte di Cassazione annulla con rinvio la decisione della Corte territoriale che aveva condannato per propaganda razzista gli autori di un manifesto che, a seguito di un triplice omicidio, del quale era ritenuto responsabile un uomo di colore, invocava la pena di morte e ritraeva una ghigliottina e la testa tagliata di un uomo di pelle nera. La decisione impugnata ha meritato l’annullamento perché, spiega la Cassazione, la propaganda razzista, per assurgere a fatto di reato (art. 604 bis c.p.), non può esaurirsi in “un sentimento di generica antipatia, insofferenza o rifiuto riconducibile a motivazioni eventualmente anche attinenti alla razza, alla nazionalità o alla religione”. Parimenti la nozione di “discriminazione per motivi razziali” richiede la commissione “di una condotta discriminatoria che si fonda proprio sulla qualità personale del soggetto, e non invece, sui suoi comportamenti”.
