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Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la ordinanza con cui, per quanto qui di interesse, il tribunale del riesame aveva confermato l’ordinanza del GIP che aveva respinto la richiesta del PM di applicazione della misura custodiale in carcere nei confronti di un indagato per il reato di autoriciclaggio, la Corte di Cassazione (sentenza 27 febbraio 2020, n. 7860) – nel disattendere la tesi del PM che aveva proposto ricorso per cassazione contro tale rigetto, in particolare sostenendo l’erroneità, in diritto, della affermazione del Tribunale secondo cui la idoneità della condotta di autoriciclaggio ad ostacolare la ricostruzione della provenienza del denaro dovrebbe essere ricostruita in termini differenti rispetto a quanto avviene per il delitto di riciclaggio non essendo l’avverbio “concretamente”, inserito nella fattispecie di nuovo conio, idoneo di per sé a marcare una differenza reale – ha, diversamente, affermato che l’autoriciclaggio ha esteso l’ambito della rilevanza penale a condotte poste in essere direttamente dall’autore del reato presupposto donde, mancando questo primo “iato”, sul piano soggettivo, richiede una “concreta” ed in qualche modo “intrinseca” capacità e idoneità decettiva, ovvero qualcosa di più specifico rispetto a quanto era stato previsto per la condotta (pur decettiva) di riciclaggio.
Il potere di rappresentanza che lega l’amministratore al condominio è contenuto nei limiti delle attribuzioni conferitegli dalla legge e possono essere superato solo se il regolamento o l’assemblea conferiscano maggiori poteri. L’amministratore di condominio non ha un generale potere di spesa, spettando all’assemblea il compito generale di valutare l’opportunità delle spese sostenute dall’amministratore e di approvare il rendiconto consuntivi che ogni anno deve essere sottoposto al suo deliberato.
Secondo la Cassazione, ordinanza 12 marzo 2020, n. 7062, poiché, nell’interpretazione del contratto, il principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate, può ritenersi che l’assicurazione sia stipulata per conto altrui e, quindi, azionabile direttamente dal danneggiato, se la polizza utilizza il termine “assicurato” con riferimento allo “scolaro” e non all’ “istituto scolastico”.
Pronunciandosi su un caso “turco” in cui si discuteva della legittimità della condanna pecuniaria inflitta ad un giornalista per aver pubblicato un articolo ritenuto diffamatorio, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha ritenuto, all’unanimità, che c’era stata una violazione dell’articolo 6 § 1 (diritto di accesso a un tribunale) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e, a maggioranza, che non vi era stata alcuna violazione dell’articolo 10 (libertà di espressione). Il caso riguardava un’ammenda inflitta al ricorrente per un articolo pubblicato nel 2007 nel periodico Tokat Demokrat, descrivendo gli autori degli “eventi di Kızıldere”, tra gli altri come “idoli della giovinezza”. Gli eventi in questione si svolsero nel marzo 1972, quando tre cittadini britannici dipendenti della NATO erano stati sequestrati ed uccisi dai loro rapitori. Il ricorrente era stato condannato nel 2008 dal Tribunale, che aveva constatato che l’articolo inneggiava ai ribelli coinvolti in quegli eventi. La Corte (sentenza 10 marzo 2020, n. 50495/08) ha dichiarato quanto segue: a) il ricorrente aveva subito una restrizione sproporzionata al suo diritto di accesso a un tribunale in quanto non era stato in grado di presentare il ricorso per cassazione avverso una condanna decisa in primo grado perché l’importo dell’ammenda non raggiungeva l’importo minimo previsto per proporre ricorso. La Corte ha operato sul punto una interessante rassegna dei suoi precedenti; b) l’interferenza con il diritto alla libertà di espressione del ricorrente non era stata sproporzionata rispetto ai fini legittimi perseguiti. La Corte ha ritenuto, in particolare, che le espressioni utilizzate nell’articolo sugli autori degli “eventi di Kızıldere” e le loro azioni, in astratto potevano essere considerate come inneggianti, o almeno tali da giustificare, la violenza. La Corte EDU ha tenuto conto del margine di apprezzamento concesso alle autorità nazionali in tali casi e dell’importo ragionevole dell’ammenda inflitta al ricorrente. Inoltre, era importante ridurre al minimo il rischio che tali scritti potessero incoraggiare o spingere alcuni giovani, in particolare i membri o i simpatizzanti di alcune organizzazioni illegali, a commettere atti violenti simili, allo scopo di diventare essi stessi “idoli della gioventù”. Le espressioni usate avevano dato l’impressione all’opinione pubblica – e in particolare alle persone che condividevano opinioni politiche simili a quelle promosse dagli autori dei fatti in questione – che, al fine di soddisfare uno scopo che costoro consideravano legittimo per ragioni ideologiche, l’uso della violenza poteva essere ritenuto necessario e giustificato.
Approfitta delle lezioni private con un minorenne per indurlo ad atti sessuali: è violenza sessuale con abuso di autorità? Questo il quesito che le Sezioni Unite della Cassazione penale sono chiamate a risolvere nell’udienza del 23 aprile 2020. L’ordinanza di rimessione è della sezione III, depositata il 24 gennaio 2020, n. 2888.
Nella pronuncia del Tribunale lombardo — Tribunale di Busto Arsizio 16 febbraio 2020 — viene ribadito che l’opportunità offerta a soggetti diversi dal creditore di iscrivere a ruolo il pignoramento (ex art. 159-ter disp. att. c.p.c.), non esime il creditore dal depositare le copie conformi degli atti nel rispetto dei termini di legge, a pena di inefficacia del pignoramento stesso.
Il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché tali cose non rechino pregiudizio ad alcuno e risponde in base all’art. 2051 c.c. dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini, ancorché tali danni siano causalmente imputabili altresì al concorso del fatto di un terzo (quale, nella specie, l’omessa manutenzione a sua volta ascrivibile ai proprietari dei due giardini privati di proprietà esclusiva). È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione del 12 marzo 2020, n. 7044.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la sentenza di condanna inflitta ad un uomo per il reato di interruzione di pubblico servizio, avendo questi inseguito un autobus e minacciato l’autista costringendolo a fermarsi con le persone a bordo, la Corte di Cassazione (sentenza 27 febbraio 2020, n. 7845) – nel disattendere la tesi difensiva secondo cui l’imputato non aveva cagionato alcun apprezzabile ritardo o interruzione del servizio pubblico – ha, diversamente, affermato che il reato di cui all’art. 340, c.p. è integrato anche nel caso in cui vi sia un turbamento nella regolarità del servizio, nel senso di una condotta che ne impedisca l’ordinato e regolare svolgimento, posto a tutela della collettività.
Pur dando atto che, a fronte di una condotta calunniosa, è recessivo il diritto di difesa della persona offesa, tuttavia la Corte costituzionale, con sentenza n. 47/2020, ha dichiarato l’inammissibilità della questione per l’elevato tasso di manipolatività del petitum.
La compensazione estingue “ope legis” i debiti contrapposti in virtù del solo fatto oggettivo della loro contemporanea sussistenza; tuttavia, la compensazione, in quanto esercizio di un diritto potestativo, non può essere rilevata d’ufficio e deve essere eccepita da chi intende avvalersene. É quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione 11 marzo 2020, n. 7018.
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