Secondo la Cassazione, ordinanza 12 marzo 2020, n. 7062, poiché, nell’interpretazione del contratto, il principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate, può ritenersi che l’assicurazione sia stipulata per conto altrui e, quindi, azionabile direttamente dal danneggiato, se la polizza utilizza il termine “assicurato” con riferimento allo “scolaro” e non all’ “istituto scolastico”.
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