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Il Governo (D.L. 8 aprile 2020, n. 22 – G.U. 8 aprile 2020, n. 93, c.d. Decreto scuola) ha adottato misure emergenziali anche con riferimento allo svolgimento della pratica forense, prevedendo specifiche norme transitorie per il periodo di sospensione delle udienze, al fine del conseguimento dei requisiti necessari per l’accesso all’esame di abilitazione alla professione di avvocato. Il semestre di pratica all’interno del quale ricade il periodo di sospensione emergenziale connessa al Coronavirus si intende positivamente svolto anche in caso di mancata partecipazione al numero minimo di udienze previsto. Inoltre, per coloro che conseguiranno la laurea entro il 15 giugno 2020, ossia entro il termine di proroga dell’anno accademico 2019-2020, la durata del tirocinio professionale è ridotta a sedici mesi.
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il decreto legge n. 23 dell’8 aprile 2020 con misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.
Con la sentenza n. 9582/2020 la VI Sezione della Suprema Corte si è occupata dei profili soggettivi inerenti all’autorità legittimata a manifestare il consenso alla consegna di un soggetto richiesto in esecuzione di un mandato d’arresto europeo qualora nei suoi confronti siano attive più procedure di esecuzione da parte di diversi Stati dell’Unione Europea.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso l’ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari, dinanzi al quale il pubblico ministero aveva condotto un uomo, arrestato per aver detenuto un modesto quantitativo di sostanza stupefacente, non lo aveva convalidato ritenendolo eseguito fuori dalle condizioni di legge, la Corte di Cassazione (sentenza 11 marzo 2020, n. 9733) – nel disattendere la tesi del pubblico ministero che, nel proporre ricorso per cassazione contro la mancata convalida dell’arresto, sosteneva invece che l’arresto doveva essere ritenuto legittimo in considerazione delle circostanze di fatto e soggettive nelle quali era avvenuto -, ha infatti ribadito che in tema di arresto facoltativo in flagranza, il giudice della convalida deve operare un controllo di mera ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione di chi ha operato l’arresto, per verificare, sulla base degli elementi al momento conosciuti, se la valutazione di procedere all’arresto rimanga nei limiti della discrezionalità della polizia giudiziaria e trovi quindi ragionevole motivo nella gravità del fatto o nella pericolosità del soggetto, senza estendere il predetto controllo alla verifica dei presupposti per l’affermazione di responsabilità.
Un passeggero che ha prenotato il proprio volo mediante un’agenzia di viaggi può fare ricorso dinanzi al giudice del luogo di partenza del volo nei confronti del vettore aereo per ottenere una compensazione pecuniaria, a causa di un ritardo prolungato del volo. Lo ha affermato la Corte di Giustizia Ue, con la sentenza Primera Air Scandinavia del 26 marzo 2020 (C-215/18), precisando che nonostante l’assenza di contratto tra passeggero e vettore, tale ricorso rientra nella materia contrattuale in base al regolamento sulla competenza giurisdizionale, pertanto può essere proposto dinanzi al giudice del luogo di fornitura del servizio di trasporto aereo.
Spetta alla giurisdizione del G.O. la controversia nella quale il privato chieda, in via principale, di accertare che gli aerogeneratori di un vicino parco eolico generano immissioni rumorose, moleste e intollerabili, con effetti pregiudizievoli sia al bene primario della salute dell’attore e dei suoi familiari, sia alle attività “realizzatrici” sue e del proprio nucleo familiare, sia al valore economico della sua proprietà. È quanto si legge nella sentenza resa a Sezioni Unite dalla Cassazione l’1 aprile 2020, n. 7636.
Nella normativa primaria e delegata in materia di contrasto alla diffusione del Coronavirus sono coinvolti interessi costituzionalmente protetti, quali la libertà personale (art. 13), la libertà di circolazione (art. 16), il principio di irretroattività delle disposizioni sanzionatorie (art. 25), la tutela della salute (art. 32), la libertà della iniziativa economica privata (art. 41), l’esigenza di prevedere precisi principi e direttive nella delega ad adottare norme e la stessa legittimità del conferimento di poteri al riguardo al presidente del consiglio dei ministri, i cui provvedimenti non sono controfirmati dal presidente della Repubblica né controllati dal Parlamento (art. 72), i presupposti dei decreti legge (art. 77), l’assegnazione allo Stato della legislazione esclusiva in tema di profilassi internazionale (art. 117, comma 2, lett. q).
Pronunciandosi su un caso “belga” in cui si discuteva della legittimità del comportamento assunto dalle autorità giudiziarie che, chiamate ad investigare sui ripetuti tentativi di suicidio di un detenuto in carcere, avevano archiviato i procedimenti senza approfondire le ragioni del disagio dell’uomo che più volte aveva tentato di togliersi la vita in carcere, la Corte europea dei diritti dell’uomo, pur escludendo, a maggioranza (sentenza 31 marzo 2020, n. 82284/17), che vi fosse stata una violazione dell’art. 2, ha invece, all’unanimità, ritenuto violata la norma convenzionale di cui all’art. 3 della CEDU. Il caso riguardava un uomo che soffriva di un disturbo psicologico che aveva posto in essere plurimi tentativi di suicidio durante il periodo in cui si trovava in stato di custodia cautelare nel carcere di Arlon. La Corte EDU ha ritenuto che l’articolo 2 fosse applicabile nel caso di specie in quanto la natura stessa delle sue azioni (ripetuti tentativi di suicidio) ne avevano messo a rischio la vita, in maniera concreta ed imminente. La Corte ha tuttavia ritenuto che le misure adottate dalle autorità belghe erano state effettivamente idonee ad impedire al detenuto il suicidio. La Corte ha, tuttavia, accertato che l’uomo aveva patito un sentimento di angoscia e, comunque, si era trovato in una situazione di difficoltà di intensità superiore a quel livello di sofferenza evitabile inerente alle condizioni di detenzione, in particolare a causa della mancanza di cure mediche, di vigilanza e trattamento sanitario durante i suoi due periodi di detenzione, cui si aggiungeva il fatto di essere stato collocato in un cella di isolamento per tre giorni quale sanzione disciplinare, nonostante i suoi ripetuti tentativi di suicidio. L’inchiesta successiva che ne era seguita al riguardo era stata inoltre inefficace.
La non deferibilità della controversia al giudizio arbitrale, per essere la stessa devoluta alla giurisdizione di legittimità o esclusiva del giudice amministrativo, non dà luogo ad una questione di giurisdizione in senso tecnico, bensì ad una questione di merito attinente all’esistenza e alla validità del compromesso. È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione del 17 marzo 2020, n. 7405.
Tra le tematiche affrontate dalla terza sezione nell’ambito delle sentenze depositate l’11 novembre 2019 rientra quella attinente ai danni risarcibili in caso di fatti illeciti o violazioni di obblighi contrattuali che abbiano determinato la lesione dell’integrità psico-fisica o la morte di una persona. Le pronunce che approfondiscono questi aspetti si muovono nel solco dei precedenti più immediati cercando, in relazione ad alcune ipotesi di maggiore complessità, come quelle caratterizzate dalla preesistenza di una situazione patologica del danneggiato e dall’incidenza della lesione sulla sua attuale attività lavorativa e sulla capacità di lavorare o di produrre reddito in futuro, di fornire istruzioni quanto più possibile chiare e precise per i giudici chiamati a procedere alla liquidazione dei relativi pregiudizi.
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